Sintesi commentata della bozza di regolamento previsto dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. di Mario Piemontese da ReteScuole del 3.11.2008
Sintesi commentata della bozza di regolamento previsto dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
È comparsa in rete una bozza di regolamento previsto dall’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante norme concernenti la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
Il documento prevalentemente modifica i parametri previsti dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e dal D.M. 3 giugno 1999, n. 141, peggiorando notevolmente l’attuale situazione.
Riorganizzazione della rete scolastica
1. Per diventare o continuare ad essere un’istituzione scolastica autonoma è necessario aver avuto negli ultimi 5 anni non meno di 500 e non più di 900 alunni. (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)
2. Nelle piccole isole e nei comuni montani gli istituti comprensivi (ICS) e gli istituti superiori (ISS) sono istituzioni scolastiche autonome anche se hanno meno di 500 alunni, ma devono averne almeno 300. (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)
3. In ogni plesso di scuola dell’infanzia o primaria ogni classe deve avere in generale almeno 15 alunni, nei centri urbani almeno 20, nelle piccole isole e nei comuni montani almeno 12.
4. In ogni sezione staccata di scuola media ogni classe deve avere almeno 20 alunni, nelle piccole isole e nei comuni montani almeno 16.
Determinazione degli organici
1. Mediante decreto interministeriale vengono ripartiti gli organici a livello regionale. I direttori scolastici regionali ripartiscono gli organici a livello provinciale.
2. Il numero complessivo di insegnanti di sostegno non può superare 94.000 così come previsto dalla legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Nell’a.s. 2008/09 il numero di insegnanti di sostegno è circa 91.000. Negli ultimi anni le richieste di insegnanti di sostegno sono aumentate di 3.000 all’anno. Nei prossimi 2 anni sarà quindi necessario un numero di insegnanti di sostegno superiore al tetto massimo fissato.
Costituzione delle classi
1. Le classi vengono costituite nel rispetto della riorganizzazione della rete scolastica e delle disponibilità complessive di organico (D.M. 24 luglio 1998, n. 331).
2. Le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi di inizio ciclo vengono formate solo rispetto al numero degli alunni e quindi non è escluso che ci possano essere nella stessa classe per esempio alunni che fanno il tempo normale e alunni che fanno il tempo pieno, cosa peraltro già accaduta in scuole che hanno subito tagli all’organico.
3. Per evitare che ci sia troppa differenza tra l’organico di diritto e quello di fatto, il numero massimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere aumentato del 10%, mentre il numero minimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere ridotto del 10%. In altri termini se il massimo è 30, allora si può aumentare fino a 33, mentre se il minimo e 20 si può diminuire fino a 18. (D.M. 24 luglio 1998, n. 331).
4. Nelle classi in cui sono inseriti alunni disabili il numero massimo di alunni è 22. Tenendo presente però che il numero di classi complessivo deve rispettare i vincoli posti dagli obiettivi di risparmio previsti dalla legge n.133/08, si possono costituire classi, in presenza di alunni disabili con più di 22 alunni.
Il decreto ministeriale 3 giugno 199, n. 141 che modifica il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, prevede che le classi con alunni disabili non possano avere più di 20 alunni. Nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche le classi con alunni disabili possono essere formate al massimo da 25 alunni. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
Costituzione delle classi nella scuola dell’infanzia
1. I modelli previsti sono due: sezioni a 25 ore settimanali oppure a 40 ore settimanali. Verrà pubblicato un apposito regolamento riguardante gli assetti ordinamentali.
2. Le sezioni dovranno essere costituite con non meno di 18 alunni e non più di 26.
3. Costituite le sezioni secondo i parametri fissati gli eventuali alunni in “esubero” vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di 28/29 alunni per sezione.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le sezioni della scuola dell’infanzia siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25. Gli alunni in “esubero” vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di 28 alunni per sezione. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
Costituzione delle classi nella scuola primaria
1. I modelli previsti sono: classi a 24 ore settimanali, così come previsto dal decreto legge n. 137/08 convertito dalla legge n. 169/08, classi a 27 ore settimanali con esclusione delle attività opzionali facoltative, così come previsto dal decreto legislativo n. 59/04, classi a 30 ore settimanali, comprensive dell’orario opzionale facoltativo cioè 27 + 3, nei limiti dell’organico disponibile, classi a 40 ore settimanali nei limiti dell’organico previsto per l’a.s. 2008/09.
Le classi a 40 ore settimanali nell’a.s. 2008/09 sono circa 35.000, quindi per il prossimo anno per le classi a 40 ore settimanali saranno disponibili circa 70.000 insegnanti. Se aumenterà il numero di classi, così come sta accadendo negli ultimi anni, l’organico non verrà adeguato, quindi non sarà possibile realizzare in tutte le scuole il Tempo Pieno. In ogni caso il prossimo anno saranno tagliati nella scuola primaria 16.300 insegnanti (12.300 su posto comune + 4.000 specialisti di lingua inglese), non è detto quindi che l’organico per le classi a 40 ore venga preservato. Se tutte le classi prime del prossimo anno, circa 28.000, fossero tutte a 24 ore si risparmierebbero circa 8.000 docenti, quindi meno della metà dell’obiettivo di risparmio previsto.
2. Le classi dovranno essere costituite con non meno di 15 alunni e non più di 27. Le pluriclassi sono costituite con non meno di 8 alunni e non più di 18.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi della scuola primaria siano costituite con non meno di 10 alunni e non più di 25.Le pluriclassi con non meno di 6 e non più di 12. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
3. “Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività a tempo pieno, il numero complessivo delle classi da costituire è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti; parimenti il numero delle classi a tempo pieno è determinato in relazione alla richiesta complessiva delle famiglie. Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell’organico assegnato, è rimessa ai consigli di istituto l’indicazione dei criteri generali di ammissione”. (In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331).
4. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con almeno 12 alunni.
Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
“L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Il piano di formazione linguistica di durata triennale e, nel primo anno, della durata di 150/200 ore, è obbligatorio. I docenti così formati, sono impiegati, nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica anche con i consueti supporti multimediali. Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all’a.s. 2011/2012, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classe, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Con specifico provvedimento verranno definiti le modalità di attuazione del piano di formazione.”
Costituzione delle classi nella scuola secondaria di primo grado
1. Sono costituite classi prime con almeno 18 alunni e al più 27. Gli alunni in ”esubero” sono ripartiti nelle classi fino a un massimo di 28/29 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita un sola classe.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi prime della scuola secondaria di primo grado siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25. Gli alunni in ”esubero” sono ripartiti nelle classi fino a un massimo di 26/27 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita un sola classe. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
2. Le classi seconde e terze devono essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 20 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi seconde e terze debbano essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 15 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
3. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno di 14 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è 18.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno di 10 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è 12. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
4. “Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste avanzate all’atto dell’iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno una classe. La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall’applicazione dei criteri” precedentemente enunciati. (In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331).
Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di primo grado
“In tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali. Nelle medesime classi deve essere, altresì, impartito, per due ore settimanali, l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria (allegato E) decreto legislativo n. 226/05). La scelta della seconda lingua comunitaria deve tener conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.”
Costituzione delle classi nella scuola secondaria di secondo grado
1. Le prime classi delle scuole secondarie di secondo grado sono costituite con non meno di 27 alunni. La previsione del numero di classi viene fatta dividendo per 27 il numero di iscritti. Gli eventuali alunni in “esubero” vengono ripartiti tra le classi fino a raggiungere al massimo 30 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 si costituisce una sola classe.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che il numero minimo di alunni per classe per le prime delle scuole secondarie di secondo grado sia 25. Si prevede il numero di classi dividendo il numero degli iscritti per 25. Gli alunni in “esubero”sono ripartiti nelle classi fino a raggiungere al massimo 28 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 si costituisce una sola classe. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
2. Per la costituzione delle classi terze tenendo conto del numero complessivo degli iscritti si utilizzano gli stessi criteri previsti per la costituzione delle classi prime, indipendentemente però dai diversi indirizzi e corsi di studio. (Legge 27 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008)
3. Possono essere costituite classi prime o terze articolate con non meno di 27 alunni, il gruppo minore deve essere costituito da almeno 12 alunni.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che si possano costituire classi prime o terze articolate con non meno di 25 alunni, il gruppo minore deve essere costituito da almeno 10 alunni. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
4. Nel caso le aule o i laboratori siano di dimensioni limitate si possono costituire classi prime o terze con un numero di studenti inferiore a 27, ma non inferiore a 22.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nel caso le aule o i laboratori siano di dimensioni limitate si possano costituire classi con un numero di studenti inferiore a 25, ma non inferiore a 20. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
5. Le classi seconde e quarte devono essere in numero pari a quelle delle prime e terze dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 22 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime e terze.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi seconde e quarte debbano essere in numero pari a quelle delle prime e terze dell’anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 20 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime e terze. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
6. Le classi quinte devono essere in numero pari a quelle delle quarte dell’anno precedente, ma devono essere costituite da almeno 15 alunni.
Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi quinte debbano essere in numero pari a quelle delle quarte dell’anno precedente. La bozza di regolamento peggiora quindi l’attuale situazione.
Cattedre nella scuola secondaria di secondo grado
Tutte le cattedre sono ricondotte a 18 ore settimanali. I docenti che per effetto di tale norma vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Utilizzo del personale
1. Se per effetto dell’attuazione del piano programmatico previsto dall’articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, “si determinino situazioni di esubero di personale a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell’ambito della scuola di titolarità, in subordine in ambito provinciale su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in grado diverso di istruzione e nella scuola dell’infanzia, o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. Il medesimo personale viene posto in mobilità professionale qualora in possesso di abilitazione o idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione”.
2. “Al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero – qualora le risorse del personale da utilizzare eccedono le disponibilità accertate – si deve prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell’orario d’obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro raggiungibilità.”
Milano, 3 novembre 2008