Presidi e direttori didattici: concorso unico regionale per ogni ordine di scuola e accesso a tutti gli insegnanti con 5 anni di anzianita’.
Lo prevede il nuovo Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici, entrato in vigore lo scorso 24 settembre.
I concorsi non saranno più differenziati per dirigere le scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e degli istituti educativi, ma vi sarà un concorso unico per tutti i tipi di scuola, a livello regionale, tenuto ogni tre anni per la copertura dei posti vacanti.
Potranno partecipare al concorso gli insegnanti laureati con 5 anni di servizio di ruolo.
E’ prevista una preselezione di carattere culturale e professionale. A seguire, ci saranno due prove scritte e una orale, seguite dalla valutazione dei titoli. Nell’ultima fase, verrà attribuito un punteggio maggiore a chi ha frequentato un Master di secondo livello incentrato su materie inerenti al ruolo del dirigente scolastico. E’ previsto poi che i vincitori del concorso affrontino un periodo di formazione ‘in collegamento con le Università e un tirocinio non inferiore a tre mesi in una scuola’.
Il primo bando verrà emanato solo dopo che saranno terminate le nomine dei candidati idonei nei concorsi precedenti.
. . . . .
Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 n. 140
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(G.U. n. 211 del 9 settembre 2008 )
Il Presidente della Repubblica;
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l’articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e del 31 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione
dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce le modalita’ delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati
alla procedura concorsuale di cui all’articolo 3, si determinano in
sede di programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
Reclutamento
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei
tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza
mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede
regionale. Il concorso e’ indetto con cadenza triennale con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Gli
uffici scolastici regionali curano l’organizzazione e lo svolgimento
del concorso.
2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti
vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado al 1° settembre dell’anno scolastico in cui si indice il
concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta’
eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti
concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei
posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri
indicati nel presente comma.
Art. 4.
Requisiti di accesso e procedura concorsuale
1. Partecipa al concorso di cui all’articolo 3, comma 1, il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di
almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita
in base al precedente ordinamento.
2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola
regione.
3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il
concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite
dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della
graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di
formazione e tirocinio.
Art. 5.
Procedura di preselezione
1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in
un congruo numero di quesiti diretti all’accertamento delle
conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in
relazione alle tematiche di cui all’articolo 6, comma 1, ivi comprese
quelle sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse a livello avanzato, nonche’ sull’uso di una
lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata
se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
3. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
puo’ affidare all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della
prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
esito anche mediante l’uso di strumenti info-telematici. A tale fine
possono, altresi’, essere promosse specifiche collaborazioni con
universita’, altri enti di ricerca e associazioni professionali,
mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell’ambito
delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
scolastici. La prova e’ unica su tutto il territorio nazionale, si
svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici
scolastici regionali.
Art. 6.
Procedura di selezione
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione
alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta
consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei
paesi dell’Unione europea, alle modalita’ di conduzione delle
organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree
giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,
organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta
consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione
dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di
cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.
La prova orale accerta, altresi’, la capacita’ di conversazione su
tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non
inferiore a 21/30.
3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei
candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,
indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio
complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli
professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il
punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si
attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di
secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita’
statali o equiparate.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e
si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto
della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei
titoli.
5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo
conseguito dal candidato. A parita’ di merito si applicano le vigenti
disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l’ammissione
all’impiego nelle amministrazioni statali.
6. L’ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all’albo
e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Art. 7.
Vincitori del concorso
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al
numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono
tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui
all’articolo 8.
2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio
sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l’ordine di
graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla
graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dalla data
della pubblicazione.
4. L’assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle
specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo
di provenienza.
Art. 8.
Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio
1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del
concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non
inferiore a tre.
2. L’attivita’ di formazione si svolge parte in presenza e parte
con strumenti info-telematici. E’ finalizzata all’arricchimento delle
competenze relative all’analisi del contesto esterno alla scuola,
alla progettualita’ formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed
esterni alla scuola, alla gestione dell’organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. I contenuti delle attivita’ formative sono indicati nel bando.
4. Il periodo di tirocinio e’ finalizzato al consolidamento delle
competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso
scuole anche in collegamento con universita’, amministrazioni
pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio e’ valido se le assenze,
debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle
ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista
partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso
indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di
assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all’articolo 7.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una
relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli uffici scolastici regionali, per l’organizzazione e lo
svolgimento dell’attivita’ di formazione e tirocinio, si avvalgono
della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica.
Art. 9.
Termine della procedura concorsuale
1. La durata della procedura di reclutamento non puo’ eccedere i
dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all’articolo 6.
Art. 10.
Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,
devono garantire le pari opportunita’ tra uomini e donne nella
configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e
possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non
piu’ di tre anni.
3. Il presidente e’ scelto tra: professori di prima fascia di
universita’ statali o equiparate, magistrati amministrativi o
contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni
pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione
di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle
qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da
dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita’ di
servizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti
scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o
private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti
tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,
amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze
nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e
un’anzianita’ nel ruolo di almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono
inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un
decreto del direttore generale regionale. Con decreto
interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle
commissioni di concorso.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all’area professionale C o, in carenza, da personale appartenente
all’area professionale B3.
7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella
lingua straniera prescelta dai candidati.
8. Ferma restando, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
l’unicita’ del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise
in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove
scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita’.
Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le
commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello
delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le
medesime modalita’ di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna
delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non
inferiore a cento.
9. Il presidente della commissione nominata all’inizio della
procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le
funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri
generali per lo svolgimento delle attivita’ concorsuali.
10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici
indicano anche uno o piu’ supplenti per ciascun componente.
Art. 11.
Risorse finanziarie
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Abrogazioni e disapplicazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le disposizioni dell’articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento e della mobilita’ professionale, la distinzione in
settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche’ ogni altra
disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente
regolamento. E’, altresi’, abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento
relativo ai criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici.
2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in
contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.
3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme
amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal
presente regolamento.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 10 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142