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Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione

1959

Presentati in Commissione gli emendamenti e gli ordini del giorno richiesti dall’ANIEF sui congelati, sul cambio di provincia senza penalizzazione, sulla valorizzazione del titolo SSIS,  sui nuovi corsisti di SFP, AFAM, COBASLID.  La votazione è prevista in Aula entro una settimana. Approvati alcuni ordini del giorno relativi alle osservazioni sul piano programmatico.

 

La 38a seduta della VII Commissione del Senato si è conclusa senza la discussione degli ultimi emendamenti e degli Ordini del Giorno che, peraltro, recepiscono le proposte richieste dall’ANIEF in audizione.

Si raccomanda, pertanto, ai Senatori l’approvazione in Aula dell’0rdine del Giorno G/1108/19/7 e degli emendamenti 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.0.1, 5-bis.0.4, 6.0.1 recanti disposizione sui congelati, sul cambio di provincia senza penalizzazione, sulla valorizzazione del titolo SSIS nella gestione della fase transitoria,  sui nuovi corsisti di SFP, AFAM, COBASLID.

 

Sono stati approvati, invece, nella seduta n. 37 altri ordini del giorno che recepiscono le osservazioni ANIEF sul piano programmativo, mentre è stata rivalutata l’attavità sportiva nelle Scuole.

 

23 ottobre 2008

 

 

 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª) 

 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

38ª Seduta (pomeridiana) 

 

 

 

5-bis.1

BLAZINA, RUSCONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Analogamente si procede nei confronti dei docenti che, pur avendone i titoli, nel 2007 non si sono iscritti nelle graduatorie, ad esaurimento. Possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie anche coloro che, entro i termini fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, presentano una abilitazione ottenuta in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, dichiarata equipollente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

 

5-bis.2

ASTORE, GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle graduatorie di cui al comma 1, gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) i quali non hanno potuto completare interamente i predetti corsi a causa della loro sospensione attivata ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle medesime graduatorie, gli allievi della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) i quali abbiano sospeso la frequenza ai corsi in caso di maternità, prestazione del servizio civile volontario, dottorato di ricerca, o perché risultati idonei a diverse classi concorsuali».

 

5-bis.0.1

Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

        1. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

 

5-bis.0.4

D’ALIA

Dopo l’articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

6.0.1

D’ALIA

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conseguimento dell’abilitazione presso le scuole di specializzazione)

        1. Nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, gli specializzandi che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale, e il corso di laurea in scienza della formazione primaria, e che abbiano congelato l’iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all’entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, hanno diritto a conseguire l’abilitazione a partire dal corrente anno accademico presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

 

 

 

G/1108/19/7

RUSCONI, MONGIELLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per l’anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell’attesa dell’avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

            l’articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell’anno accademico 2007-2008;

            il comma 4-ter dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 prevede che «le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4», senza regolamentare il diritto degli specializzandi al conseguimento dell’abilitazione nel caso in cui risultino avere congelato l’iscrizione ai sensi della normativa previgente;

            la nota ministeriale del 31 luglio 2008, n. 1726, non risponde a tale esigenza di chiarezza, anzi, demanda ad un successivo sistema di reclutamento dai contorni ancora poco chiari nella sua formulazione e nella sua attuazione, e ancora oggetto di riflessione di un’apposita commissione creata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mentre secondo la normativa vigente questi specializzandi hanno pieno diritto a scongelare l’iscrizione già nel corrente anno accademico, come è stato rilevato nella mozione approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e indirizzata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 26 settembre 2008;

            a migliaia di giovani laureati e di docenti precari sprovvisti di titolo abilitante è precluso l’accesso ai nuovi corsi SSIS,

            dal 1999 ad oggi sono stati formati quasi 120.000 docenti specializzati presso le SSIS e soltanto una piccola percentuale di essi (5 per cento) risulta immessa in ruolo;

            il testo licenziato dalla Commissione Cultura della camera, vedendo tutti concordi, prevedeva per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia,

        impegna il Governo:

            a consentire, nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, agli specializzandi che risultino iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria ed abbiano «congelato» l’iscrizione per motivi di studio (dottorato di ricerca), maternità, salute o perché si erano iscritti o risultavano idonei a diverse classi di abilitazione al momento dell’iscrizione, di «scongelare» l’iscrizione a partire dal corrente anno accademico per conseguire l’abilitazione presso le stesse strutture universitarie o analoghe, con modalità da individuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e di inserirsi con riserva all’atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento del titolo;

            ad avviare, fin dal prossimo anno accademico, un nuovo sistema di formazione iniziale che consenta ai giovani laureati e ai docenti precari di poter conseguire l’abilitazione;

            a prevedere una valorizzazione del titolo di specializzazione ai fini del reclutamento del corpo docente nella gestione della fase transitoria tra il nuovo e l’attuale sistema di formazione degli insegnanti;

            a valutare l’opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento, per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia.

 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª) 

 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2008

37ª Seduta 

 

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1108

G/1108/32/7

RANUCCI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            lo scorso anno, nella relazione sul ruolo dello sport nell’educazione, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati sembri a prendere in esame e ad applicare – ove necessario – modifiche nell’orientamento dell’educazione motoria in quanto materia scolastica, tenendo conto delle necessità di carattere sanitario e sociale;

            il riconoscimento di tale priorità da parte del Parlamento europeo è evidente anche nella dichiarata necessità di rendere obbligatoria l’educazione fisica sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie, nonché ad accettare il principio che l’orario scolastico comporti almeno tre lezioni di educazione fisica settimanali;

            la diffusione di una maggiore attività fisica tra i più giovani deve prevedere anche percorsi di potenziamento delle attività motorie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che non si limitino solo ad incentivare l’insegnamento dell’educazione fisica in orario extra-curriculare, ma che prevedano – nel lungo periodo – un significativo aumento delle ore di educazione fisica;

            questo porterebbe il nostro Paese ad avvicinarsi al modello attualmente diffuso in Europa, in cui molti Stati già da anni hanno saputo valorizzare i benefici della pratica sportiva anche all’interno dei percorsi scolastici,

        impegna il Governo:

            a raccogliere l’indicazione del Parlamento europeo valorizzando le ore extra-curricolari di educazione fisica ed avviando le procedure per aumentarne le ore curriculari.

G/1108/33/7

MARIAPIA GARAVAGLIA, SOLIANI, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            lo sport rappresenta un importante agente d’inclusione sociale, di partecipazione alla vita di gruppo e di integrazione delle differenze;

            è necessario, infatti, sottolineare che, in una società complessa ed eterogenea come quella attuale, i benefici dello sport non si limitano solo alla tutela della salute dei più giovani;

            lo sport contribuisce fortemente ad un’effettiva coesione sociale, nonché alla crescita di una società più integrata;

            per questo, tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport, nel rispetto di esigenze specifiche sia di carattere fisico, sia di carattere socio-economico;

            all’interno di una concezione dello sport quale strumento di forte coesione sociale, è necessario sottolineare che tale attività rappresenta anche un importante fattore d’integrazione degli immigrati, nonché di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e di giovani a rischio di devianza;

            per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere l’attività motoria e sportiva, affinchè diverse realtà sociali possano interagire positivamente;

            su tali aspetti negli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 sono stati avviati, con un contributo specifico del Ministero della pubblica istruzione, progetti di educazione motoria e sportiva nelle aree ritenute a rischio di devianza giovanile dove maggiore è il tasso di abbandono scolastico, e dove lo sport viene utilizzato anche come strumento per contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica;

            i fondi erano destinati agli uffici scolastici regionali i quali dovevano approvare proposte delle scuole interessate,

        impegna il Governo:

            a proseguire sulla strada introdotta da tale sperimentazione sostenendo anche finanziariamente progetti sportivi finalizzati all’integrazione sociale e al contrasto dell’abbandono scolastico promossi dalle scuole di particolari aree ritenute a rischio.

G/1108/34/7

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

            premesso che:

            l’attività motoria rappresenta un elemento fondamentale della crescita psico-fisica dei più piccoli, nonché uno strumento primario per la tutela della salute dei giovani e meno giovani;

            per questo è necessario diffondere una cultura sportiva che ponga l’attività motoria al centro delle politiche educative rivolte ai ragazzi in età scolare;

            per una capillare diffusione di una concezione dello sport quale attività fondamentale per assumere stili di vita sani, è necessario porre un’attenzione particolare anche all’importanza dei luoghi dedicati alla pratica sportiva e rendere così effettivo il diritto di tutti i cittadini a praticare sport;

            investire in strutture sportive e rendere gli impianti sportivi scolastici spazi fruibili non solo dagli studenti ma dall’intera popolazione di riferimento, rappresenta un percorso in grado di far incontrare la domanda crescente di sport che proviene dai cittadini, con l’offerta di servizi per l’attività fisica;

            poter aprire le scuole il pomeriggio ed in particolare gli impianti sportivi è una condizione fondamentale per incentivare la cultura dell’educazione motoria negli studenti e per ampliare l’offerta di spazi per l’associazionismo sportivo del territorio;

            il programma nazionale Scuole Aperte per l’anno scolastico 2007-2008 ha previsto uno stanziamento complessivo di 64 milioni di euro, di cui 34 rivolti alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curriculari, che riguardano anche le attività specificamente rivolte alla promozione dell’attività motoria e sportiva,

        impegna il Governo:

            a sostenere economicamente e progettualmente le autonomie scolastiche nella apertura pomeridiana delle scuole ed in particolare dei loro impianti sportivi.

G/1108/35/7

RANUCCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

            premesso che:

            da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l’economia di uno Stato;

            l’aumento considerevole del fenomeno dell’obesità in molti Paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l’assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;

            l’attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psicofisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;

            in Europa prevale un modello di scuola che contempla l’educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;

            l’Italia rappresenta uno dei Paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l’educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1º grado;

            inoltre l’educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell’altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole;

            l’assenza di una politica nazionale su questo tema ha fatto sì che in questi anni numerosi enti locali, associazioni, federazioni sportive in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali e regionali abbiano dato vita ad importanti progetti che hanno coinvolto tantissime scuole primarie, avviando percorsi condivisi finalizzati proprio alla promozione di una diffusa cultura del movimento e permettendo all’educazione motoria di ricoprire quel ruolo importante che la scuola italiana negli anni le ha negato;

            molti sono gli esempi di comuni che, in sinergia con il mondo dello sport e della scuola, hanno avviato innovativi percorsi finalizzati all’introduzione dell’attività motoria nelle classi delle scuole primarie, spesso differenziando gli interventi in base all’età dei bambini;

            in questa direzione, già dall’anno scolastico 2006-2007 si è avviata dal Ministero della pubblica istruzione una sperimentazione nazionale volta alla promozione delle attività motorie nelle scuole elementari;

            tra l’altro proprio nell’avvio di tale sperimentazione è stato riconosciuto un ruolo primario alla professionalità del docente di educazione fisica e del laureato in Scienze motorie, o già diplomato Isef, affiancandoli come consulenti per l’educazione motoria ai maestri titolari delle classi, permettendo così di costruire un lavoro educativo continuo che tenesse conto e valorizzasse il movimento e l’educazione motoria;

            tale sperimentazione, passando da un investimento di 1,2 milioni di euro nell’anno scolastico 2006-2007 a 9 milioni di euro, di cui 2 stanziati dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e 7 dal Ministero della pubblica istruzione, ha coinvolto nel primo anno circa 3 scuole per ogni provincia per arrivare a circa 20 scuole nel 2007;

            il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa oltre che l’individuazione del maestro unico, rendendo molto difficile il proseguimento della strada avviata con la sperimentazione,

        impegna il Governo:

            a proseguire con la sperimentazione dell’introduzione dell’educazione motoria nelle scuole primarie dando vita a progetti nazionali e sostenendo lo sforzo degli uffici scolastici regionali e provinciali oltre che degli enti locali con l’obiettivo di arrivare alla copertura di tutte le scuole primarie del Paese.

 

 

 

 

 

 

G/1108/7/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            i previsti tagli alle risorse e il programma di razionalizzazione proposto dal Governo, e quindi il ritorno al maestro unico, rischiano di mettere in serio pericolo la tenuta dell’intero sistema scolastico pubblico italiano, e questo anche in considerazione del fatto che l’Italia è tra i Paesi europei che investono di meno nella scuola (meno del 2% del Pil);

            il settore scuola ha subito un taglio di circa 8 miliardi di euro in quattro anni. In particolare si taglia il numero dei docenti (attraverso l’incremento del rapporto alunni/docente) e il contingente del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (attraverso la riduzione del 17 per cento dell’attuale consistenza), passando attraverso la revisione degli orari, dei criteri di formazione delle classi, nonché dell’organizzazione didattica della scuola primaria;

            la riduzione delle risorse complessive a disposizione del settore scolastico compromette seriamente la funzionalità delle scuole;

            a pagarne maggiormente le conseguenze rischiano peraltro di essere le categorie più deboli della popolazione, quali i ragazzi con disabilità, in quanto il significativo taglio al comparto scuola, con la scomparsa anche del modulo didattico, comporterà un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno,

        impegna il Governo:

            a rafforzare le politiche scolastiche e ad assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare, fin dalla prossima legge finanziaria, le risorse per il diritto allo studio, con particolare riguardo agli insegnanti di sostegno e alle figure professionali a supporto degli stessi.

 

G/1108/10/7

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            la situazione della scuola è diventata drammatica sia sul piano dei provvedimenti presentati – rilevanti e nello stesso tempo approssimativi – sia per quanto afferisce ai provvedimenti annunciati che ipotizzano un profondo stravolgimento degli ordinamenti, dei modelli organizzativi e dei contenuti programmatici della scuola in tutti i suoi gradi;

            il decreto-legge n. 137 lascia intendere un taglio profondo del personale docente e amministrativo, un notevole cambiamento della scuola elementare per quanto riguarda i moduli organizzativi, una diminuzione del tempo-scuola, una riorganizzazione drasticamente penalizzante degli alunni per classi;

            con provvedimenti improvvisi ed episodici si rischia di indebolire la qualità del progetto formativo e dell’offerta educativa incidendo pesantemente sullo stato della scuola soprattutto nelle regioni meridionali per quanto afferisce agli insegnanti precari, alle esigenze formative degli alunni, alle opportunità di recupero pieno e integrale degli alunni disabili,

        impegna il Governo:

            ad adottare un provvedimento organico che, a verifica e integrazione dei provvedimenti già approvati e non realizzati, dia un senso e un orientamento certo e chiaro ad una scuola in forte difficoltà, definisca il ruolo e la modalità di impegno dei docenti e di quelli precari in modo particolare, indichi i nuovi livelli di formazione e di paideia educativa in un raccordo operativo e sinergico con i governi regionali per evitare discrasie e conflittualità tra i territori e le comunità delle varie regioni.

 

G/1108/11/7

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            il diritto all’istruzione previsto dall’articolo 34 della Costituzione è condizione primaria per garantire pari opportunità ai cittadini, base fondamentale per la libertà ed eguaglianza dei cittadini stessi;

            l’articolo 3 della Costituzione obbliga la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino libertà ed eguaglianza ed impediscano il pieno sviluppo della persona umana, tanto più che spesso tali principi hanno diversa applicazione a seconda della zona di residenza dei cittadini;

            è indubbio infatti che i servizi offerti nei piccoli comuni sono spesso inferiori a quelli dei grandi centri urbani e di minore qualità, a partire dai servizi scolastici;

            i servizi sono invece essenziali per la permanenza delle popolazioni nei territori e sono in grado di garantire un’equilibrata distribuzione della popolazione in tutto il Paese ed evitare fenomeni di abbandono e degrado;

            i servizi scolastici sono fondamentali e rappresentano per tutti un diritto primario al di là del luogo di residenza;

            la legislazione per l’organizzazione del servizio scolastico prevede la possibilità di deroghe rispetto ai parametri generali, che andrebbero però ampliate e rafforzate, allo scopo di garantire la presenza nei territori di montagna e nei piccoli centri,

        impegna il Governo:

            nell’attuazione delle norme riferite alla organizzazione nel territorio dei servizi scolastici a tenere conto dei principi esposti in premessa al fine di garantire la permanenza dei plessi scolastici nei piccoli comuni rispettando e rafforzando, se del caso, le deroghe già previste nella legislazione vigente.

 

G/1108/12/7 (testo 2)

ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            la scuola italiana favorisce, da oltre trentun anni, nelle classi di tutti gli ordini, la piena integrazione degli alunni con disabilità accanto ai loro compagni;

            per tutti gli studenti questa è una straordinaria esperienza educativa;

            la dimensione inclusiva della scuola italiana è riconosciuta e invidiata in tutto il mondo;

            l’integrazione degli alunni con disabilità venne sancita dalla legge n. 517 del 1977, emanata dopo una stagione di impegno di tutto il Paese e di condivisione in Parlamento attraverso un documento preparatorio che rimane un pilastro nella storia della scuola italiana;

            le competenze della scuola inclusiva non sono date una volta per tutte e richiedono continuo aggiornamento didattico, pedagogico, di ausili didattici e di condivisione nella comunità scolastica e nel Paese;

            alcune norme che il decreto-legge n. 137 del 2008 sta modificando coinvolgono seriamente la dimensione inclusiva della scuola italiana,

        impegna il Governo:

            ad avvalersi, nell’applicazione del decreto-legge, della consulenza di un comitato scientifico composto da riconosciuti esperti in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità ed in materia di disturbi specifici di apprendimento;

            ad investire del tema l’INVALSI e l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, secondo le loro competenze senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

            a relazionare al Parlamento con riguardo alla dimensione dell’integrazione nella scuola italiana almeno una volta all’anno.

 

G/1108/29/7

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            in Italia il numero di comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari a 5.835 e rappresenta il 72 per cento del totale dei comuni. Il mantenimento dei servizi di base, come uffici postali, caserme e scuole, è un requisito essenziale per creare in queste realtà le precondizioni per lo sviluppo, le opportunità di crescita economica e il riequilibrio territoriale, nonché per investire sulle peculiarità di questi territori con politiche di valorizzazione, di manutenzione, di opportunità che contrastino i pericoli di indebolimento;

            i parametri per la razionalizzazione della scuola non possono non tenere conto di questa peculiarità del territorio italiano, caratterizzato dalla forte presenza di piccoli comuni, di piccole isole e da realtà comunali più popolose, con territori sparsi ricchi di frazioni, in cui sono presenti plessi scolastici;

            i piccoli comuni rappresentano una realtà strategica per il presidio del territorio e la tenuta culturale ed identitaria del Paese e l’imposizione di obiettivi numerici a scala regionale rischia di creare situazioni di svantaggio rispetto alla piena garanzia del diritto all’istruzione per i cittadini delle aree più marginali;

            i tagli previsti dal provvedimento in esame al personale docente potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sopravvivenza stessa delle scuole nei piccoli comuni. Alcuni dati stimano, infatti, che circa 1.080 piccoli comuni verrebbero completamente privati della presenza di una scuola sul loro territorio se venisse applicato il criterio dell’accorpamento delle scuole con numero di alunni inferiore a 500,

        impegna il Governo:

            a prevedere per queste realtà specifici criteri, che nell’ottica di una più efficiente organizzazione tengano conto delle situazioni del territorio, attraverso apposito confronto con le diverse realtà (enti locali, regioni, uffici scolastici regionali), al fine di riuscire ad individuare il migliore parametro organizzativo, anche attraverso l’adozione di soluzioni territoriali originali, adattabili ai bisogni delle diverse aree;

            a salvaguardare, nei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e correlati al presente provvedimento, la presenza della scuola primaria nei territori dei piccoli comuni, attraverso un’organizzazione didattica flessibile, che risponda a requisiti di qualità e di pari dignità formativa con le restanti istituzioni scolastiche del Paese;

            a incoraggiare forme di organizzazione locale per l’ottimizzazione dei servizi, come l’associazione fra comuni, l’attivazione di nuove tecnologie a fini didattici e per l’apprendimento a distanza e l’individuazione di modelli organizzativi interni alle scuole alternativi a quelli attualmente adottati.

 

ORDINI DEL GIORNO 

G/1108/1/7

ADERENTI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            il decreto-legge introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

            in particolare, si stabilisce che, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono espresse in decimi ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno;

            nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono espresse in decimi;

            rispetto alla disciplina vigente, nella scuola primaria, il giudizio analitico – per il quale non si fa più cenno alla motivazione – è accompagnato alla valutazione numerica, mentre nella scuola secondaria di primo grado il giudizio numerico sostituisce del tutto quello analitico;

        visto che:

            la reintroduzione del sistema di valutazione decimale contribuisce a fare chiarezza sui reali livelli di apprendimento dei nostri studenti e agevolerà il percorso di definizione di standard descrittori, superando le differenze attuali nella certificazione dei livelli di competenze acquisite dagli studenti,

        impegna il Governo:

            a valutare l’opportunità di assegnare all’Invalsi il compito di elaborare un’apposita griglia standard di giudizi, affinché l’indicazione del voto espresso rispettivamente nella 1, 2 e 3 classe della scuola secondaria di primo grado corrisponda ad oggettivi gradi di competenze raggiunte dai singoli alunni e comparabili da scuola a scuola.

G/1108/23/7

BASTICO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            l’articolo 3 prevede la valutazione in decimi dell’apprendimento degli alunni e della certificazione delle competenze da essi acquisite nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

            studi ultra trentennali sulla ricerca nazionale ed internazionale si interrogano sulla efficacia della formulazione dei profili/competenze con la relativa problematica del riconoscimento, attestazione e certificazione;

            la procedura della verifica e valutazione degli esiti d’apprendimento è altra cosa rispetto a quella della validazione delle competenze;

            è concettualmente errato poter pensare ad una classificazione delle competenze in termini di punteggio decimale quando tutti gli esperti sono concordi nell’individuazione di competenza con possibilità di graduazione con diversi livelli come previsto nelle raccomandazioni europee;

            l’applicazione della norma attraverso una certificazione delle competenze degli studenti espressa esclusivamente in decimi contraddirebbe l’evoluzione che costituisce uno dei punti d’innovazione che la scuola italiana ha acquisito con tanta fatica,

        impegna il Governo:

            in sede di applicazione delle norme di cui in premessa, ad adottare tutte le misure utili a garantire una piena ed effettiva valutazione delle competenze raggiunte attraverso un giudizio articolato che vada oltre un giudizio delle conoscenze acquisite parametrato con un voto decimale.

G/1108/22/7

ANNA MARIA SERAFINI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            l’articolo 3 reintroduce la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti;

            la valutazione di alunni ancora in età molto tenera che nel primo ciclo di istruzione, sino al termine della scuola secondaria di primo grado, frequentano la scuola dell’obbligo è di particolare delicatezza e complessità;

            per un miglior sviluppo della personalità in formazione dei sopra menzionati ragazzi è indispensabile affiancare, alla valutazione numerica, dei descrittori più ampi ed idonei a consentire di valutare i progressi formativi ed educativi conseguiti dagli alunni;

            è opportuno far conoscere meglio alle famiglie e agli alunni stessi le capacità, le attitudini e le competenze in possesso di ogni singolo studente,

        impegna il Governo

            a monitorare gli effetti della riforma che si vuole attuare affinché si provveda, attraverso successivi atti ministeriali, ad introdurre eventuali nuove modalità di giudizio espresse in modo analitico sia sul livello di competenze conseguite nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno.

G/1108/26/7

MARCUCCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            l’articolo 3 reintroduce nelle scuole del primo ciclo la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze con le medesime modalità;

            gli alunni di questa fascia di età si trovano in una fase evolutiva della personalità, caratterizzata dal bisogno di riconoscimento e valorizzazione delle loro capacità e di fiducioso stimolo ad un miglioramento continuo di conoscenze, abilità e competenze, per cui si richiede particolare attenzione e delicatezza nella valutazione dei loro apprendimenti;

            l’azione valutativa rappresenta per gli insegnanti uno dei momenti fondamentali di regolazione dell’insegnamento/apprendimento e di relazione con allievi, genitori e comunità sociale e civile;

            è sempre più necessario ispirare la valutazione a criteri di chiarezza, trasparenza e professionalità, anche mediante la definizione di parametri condivisi delle conoscenze e competenze attese al termine di ogni ciclo scolastico,

        impegna il Governo:

            a promuovere efficaci azioni di ricerca, formazione e studio, con il diretto coinvolgimento degli operatori scolastici e con la collaborazione dell’Invalsi, al fine di diffondere e rafforzare una cultura della valutazione orientata al miglioramento e all’armonizzazione dei risultati scolastici sull’intero territorio nazionale;

            a fornire alle scuole linee di lavoro corrette sul piano docimologico per integrare la mera espressione del voto numerico con semplici modalità di valutazione formativa, in grado di informare sui progressi degli allievi, sul loro grado di partecipazione alla vita della scuola, sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi essenziali nei diversi campi del sapere;

            a sostenere un’azione di ricerca e sperimentazione in merito al problema della certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo, per elaborare una strumentazione coerente con le linee e i documenti di riferimento europei, al fine di evitare una inutile duplicazione di adempimenti burocratici e amministrativi;

            a subordinare l’introduzione di forme di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione alla definizione di standard di apprendimento condivisi e trasparenti, alla elaborazione di modelli e procedure uniformi sul territorio nazionale, alla realizzazione di un adeguato piano di informazione e formazione dei docenti interessati;

            a chiarire che la rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate di carattere nazionale, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e valutazione, nonché a consentire una corretta interpretazione e comparazione dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi;

            ad introdurre con gradualità la elaborazione di un «bilancio sociale» da parte di ogni istituzione scolastica autonoma, al fine di assicurare necessarie forme di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dall’azione della scuola.

G/1108/4/7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

        premesso che:

            il comma 3 dell’articolo 3 reintroduce la valutazione del rendimento scolastico degli studenti con voto numerico, espresso in decimi, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, già a partire dall’anno scolastico 2008-2009;

            in base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;

            fino all’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata una nuova riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le modalità della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, da parte dei docenti responsabili, si esprime mediante motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, i quali sono desunti dagli elementi registrati in una scheda personale dell’alunno, che contiene le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto, sia globalmente, sia nelle singole discipline;

            nel processo di apprendimento intervengono molti fattori che hanno a che vedere con le capacità degli studenti, ma anche con le loro motivazioni e con le loro esperienze; inoltre contano molto anche la qualità della didattica e la efficacia degli strumenti usati;

            andrebbe ulteriormente arricchita la ricerca didattica in campo valutativo, per non rischiare di non trovarci al passo con altri Paesi europei che, in questo campo, hanno già maturato una riflessione,

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative di verifica, affinché la valutazione, anche se espressa in numeri, resti inserita nell’ambito del processo formativo e non perda la sua funzione prevalentemente costruttiva, in modo tale da interferire positivamente con l’apprendimento degli studenti;

            ad intervenire al fine di evitare che il semplice misurare il grado di apprendimento secondo una scala numerica cancelli tutto il dibattito pedagogico intorno al tema ben più complesso dell’intera valutazione.

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