Diritto di sciopero: adempimenti e procedure.dalla Gilda degli Insegnanti, 16.10.2008
Da più parti sono state segnalate perplessità e dubbi riguardo al problema degli adempimenti e delle procedure da adottare in caso di sciopero.
Ad evitare che un’interpretazione scorretta della normativa vigente possa impedire l’esercizio di questo diritto, forniamo ai colleghi alcune informazioni al riguardo.
La materia è regolata contrattualmente, sulla base di quanto disposto dalla legge 146/90. Il testo di riferimento più recente è quello allegato al CCNL del 26/5/1999 che, all’art. 2 comma 3, così determina i precisi adempimenti del dirigente scolastico:
“In occasione di ogni sciopero, i capi di istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine , sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi di istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonchè al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà risultare altresì se il capo di istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto”.
Ne discende che il dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, in tempi ben precisati, deve diramare una nota (circolare) di servizio, indirizzata a tutto il personale (docente e non docente) in cui si invita il personale stesso a “rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero”.
Riguardo alle modalità della comunicazione volontaria, il dirigente potrà dare alcune indicazioni di ordine organizzativo:
a) potrà richiedere una comunicazione scritta ad “hoc” diretta al dirigente,
b) potrà prevedere che quanti intendono aderire allo sciopero pongano la loro firma su un foglio destinato con certezza a raccogliere le adesioni allo sciopero stesso,
c) potrà ancora prevedere che gli aderenti allo sciopero annotino la dicitura “sì” sull’elenco allegato alla circolare con cui si chiede di esprimere volontariamente l’adesione allo sciopero.
Tali richieste sono quindi legittime, ma è altrettanto legittimo (e consigliabile) non impegnarsi in alcun modo. Non è richiesto di dichiarare che non si sciopera, quindi il diritto del singolo è rispettato fino in fondo.
Con questi adempimenti si chiude la fase accertativa del dirigente sulle eventuali adesioni allo sciopero. Segue, senza alcun altro coinvolgimento o adempimento del personale, la fase valutativa circa la riduzione del servizio o la sua sospensione o, eventualmente, la regolarità del servizio stesso.
Alla luce di quanto detto sopra giova precisare che non può essere imposto al personale, che il giorno dello sciopero assume servizio in ore successive alla prima, di essere presente a scuola comunque alla prima ora o di comunicare entro una certa ora di quel giorno che sarà regolarmente a scuola al fine di consentire l’eventuale riorganizzazione del servizio: quella eventuale riorganizzazione il dirigente deve averla fatta prima, dopo l’accertamento, e comunicata con carattere di certezza alle famiglie (almeno cinque giorni prima e dello sciopero) e al direttore dell’USR (o suo delegato in materia, USP).
Arbitraria e illegittima è poi la comunicazione da parte di qualche dirigente che il mancato adempimento della segnalazione di “non sciopero” del docente entro una certa ora sarà considerata, implicitamente, manifestazione di volontà di aderire allo sciopero.
Le iniziative assunte dai dirigenti in materia, al di là degli adempimenti di cui all’allegato al CCNL 26/5/1999 citato, in quanto tese a impedire o ridurre o condizionare l’esercizio dei diritti sindacali del lavoratore, possono essere impugnate quale comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato da parte della RSU, o del delegato o anche di singoli docenti immediatamente alle nostre strutture provinciali per le iniziative opportune.