fbpx

Il 30 ottobre cancelli chiusi

1637

Ecco le regole che insegnanti, Ata e famiglie devono seguire in caso di astensione dal lavoro Tutte le sigle della scuola scioperano contro i tagli della Gelmini

Quando i bidelli scioperano e la scuola viene chiusa, gli insegnanti che non scioperano non sono tenuti a prestare servizio in altra sede dell’istituzione scolastica di cui fanno parte, eventualmente rimasta aperta.

E, per evitare di essere considerati scioperanti, devono solo avvertire sul momento o in un momento successivo dell’impossibilità oggettiva di prestare regolare servizio nella loro sede. Sono alcune regole che scattano in caso di sciopero nella scuola. Due le scadenze in calendario: questo venerdì incrociano le braccia Cobas e Associazione precari, mentre il 30 ottobre prossimo scatta quello unitario. Alla fine, infatti, come anticipato da ItaliaOggi di martedì scorso, Cgil, Cisl e Uil scuola, insieme allo Snals e Gilda, sono riusciti a imboccare la strada della protesta unica, per dare sfogo a un malcontento molto diffuso tra il personale scolastico contro i tagli di personale e la stretta sugli investimenti. Un’unità di azione, quella raggiunta dai segretari delle sigle su citate, rispettivamente Mimmo Pantaleo, Francesco Scrima, Massimo Di Menna, Marco Paolo Nigi e Rino di Meglio, che va in parallelo con quella che ha messo finalmente pace anche nel pubblico impiego, dove sono stati programmati tre scioperi regionali. Un brivido c’è stato domenica, quando il leader della Cisl, Raffale Bonanni, ha detto di essere pronto a revocare lo sciopero sulla scuola se convocato dal governo. Allarme subito rientrato, però, con un comunicato del responsabile scuola sull’indifferibilità della protesta, stante i tagli operati dal governo. Le regole di comportamento da seguire nella scuola sono quelle contenute nell’allegato al contratto scuola del 26 maggio 1999, norme che devono essere coordinate con le modifiche introdotte dalla legge n. 83/2000. Il personale che intende scioperare non è obbligato a comunicare preventivamente la propria adesione; può tuttavia farlo, su invito scritto del dirigente scolastico, dieci giorni prima dello sciopero. L’adesione allo sciopero può essere revocata solo se l’amministrazione la autorizza. Ogni dirigente scolastico, infatti, sulla base delle comunicazioni volontarie di adesione allo sciopero e degli altri dati conoscitivi disponibili, è tenuto, cinque giorni prima dello sciopero, a riorganizzare il servizio scolastico e ad informare gli utenti e l’ufficio scolastico regionale sui suoi livelli di riduzione o sulla sua sospensione. Conseguentemente l’orario del personale può subire adattamenti e slittamenti ma non si possono prevedere attività lavorative e carichi orari superiori a quelli che si sarebbero normalmente dovuti svolgere. Il personale non scioperante si presenta al lavoro secondo l’orario così rideterminato. Nell’informativa all’ufficio scolastico regionale deve risultare anche l’eventuale adesione del capo d’istituto, per consentire al dirigente regionale di nominare un eventuale sostituto. Lo sciopero del personale educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo è soggetto a restrizioni. In occasione di ogni sciopero il dirigente scolastico deve individuare i soggetti tenuti a garantire le prestazioni indispensabili definite nell’accordo integrativo nazionale dell’8 ottobre 1999. Il dirigente li individua sulla base dei criteri decisi in sede di contrattazione d’istituto (art. 6, secondo comma, lett. c) del contratto in vigore). Il personale così individuato, se intende lo stesso aderire allo sciopero, può chiedere e, se possibile, ottenere la sostituzione. Per effettuare la ricognizione del personale scioperante ed operare le relative trattenute sullo stipendio, è legittimo che il giorno dello sciopero in ogni istituzione scolastica sia istituito il registro delle presenze. Le famiglie degli alunni, informate sui livelli di funzionamento delle scuole, sono tenute a verificare, prima di affidarvi i figli, che i docenti siano effettivamente presenti anche per le ore successive alla prima, nell’ipotesi non infrequente che aderisca allo sciopero un numero di unità di personale superiore a quanti hanno preventivamente comunicato l’adesione. In questo caso il servizio è ulteriormente ridotto e l’orario di lavoro di tutto il personale ulteriormente riorganizzato.

Nota: ItaliaOggi – Azienda Scuola del 14/10/2008

 

inviato da: Stella mercoledì, 15 ottobre 2008 @ 11:28:21

di Alessandra Ricciardi e Mario D’Adamo

da comitato insegnanti precari

In questo articolo