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Tar Catania rigetta ricorso ex assessore contro comune Aidone

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Aidone. «Provvedimento assunto nell’esercizio dei poteri ampiamenti discrezionali». Il Tar di Catania ha rigettato la domanda di sospensiva richiesta col ricorso, presentato dall’ex assessore alla Solidarietà Mario Lombardo, contro il comune di Aidone, nella persona del sindaco Filippo Curìa e nei confronti degli assessori in carica Filippo Randazzo e Lorenzo Leanza.

Il ricorso tendeva all’annullamento della determinazione sindacale n. 9 del 30 giugno scorso, nella parte in cui il primo cittadino ha disposto la revoca di nomina di assessore di Lombardo, con revoca di un altro assessore, e contestuale nomina di altri due assessori nonchè di ogni atto connesso e consequenziale, compresa la proposta di delibera consiliare del 3 luglio 2008 e della delibera n. 47 del 18 luglio 2008.
Il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania – ha affermato che il provvedimento, emesso dal sindaco Curìa e impugnato da Lombardo, è stato assunto nell’esercizio di poteri ampiamente discrezionali del sindaco e che il rapporto sindaco-assessore si fonda sull’intuitu personae nonché su equilibri di carattere politico non valutabili in sede giurisdizionali e che, pertanto, il ricorso è sfornito del prescritto fumus boni iuris. Nelle controdeduzioni, fornite dall’avvocato del comune di Aidone Pietro Di Luca, contro il ricorso di Lombardo, si sostiene la tesi, fra l’altro, che il sindaco avrebbe deciso una nuova composizione della giunta comunale, al fine di creare un esecutivo più coeso e rispondente alle esigenze della collettività, anche perché si sarebbero verificati in precedenza spiacevoli episodi di contrasto tra l’assessore alla Solidarietà ed un consigliere comunale, trascesi in via di fatto, con querele, successivamente ritirate grazie ai buoni uffici del sindaco stesso nonché numerose ed accese polemiche politiche dello stesso assessore con altri componenti della giunta e col sindaco stesso.
Sostiene sempre il legale del Comune aidonese che «la revoca di un assessore comunale rientra nella competenza sindacale e che, nel contesto del peculiare peso politico assegnato al sindaco in funzione dell’elezione diretta, si ricollega come atto simmetricamente negativo, alla nomina, e fonda su presupposti connessi a valutazioni di opportunità rimesse in via esclusiva al sindaco; presupposti che possono incentrarsi sia sull’apprezzamento globale di esigenze politico-amministrative (quali ad esempio il quadro dei rapporti interni alla maggioranza consiliare) sia su specifiche situazioni di incrinatura e/o rottura dell’intuitu fiduciae tra il capo dell’amministrazione e assessori». Il Tar avrebbe quindi accolto la tesi sostenuta dal legale del sindaco ed avrebbe rigettato la richiesta di sospensiva.
ARP

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