Scuola, pensione a 58 anni fino al 2009 da aetnanet
Per il 2008-2009 il personale della scuola potrà ottenere il pensionamento anticipato con 58 anni di età e 35 di contributi. A confermarlo è il ministero della Pubblica istruzione che, con una nota ha fatto slittare al 21 gennaio il termine entro il quale vanno presentate le domande di cessazione dal servizio.
Della proroga si potranno avvalere tuttavia soltanto coloro che sono interessati alle novità introdotte dalla legge sul Welfare, nonché quanti, non avendo nel 2008 i requisiti, devono ritirare le domande di pensione per restare in servizio dopo il 1° settembre del 2008.
Scalini e quote
Nella prima fase di attuazione il nuovo meccanismo degli scalini e delle quote per la pensione di anzianità prevede un correttivo per il personale della scuola. Anche nel 2009, infatti, il personale potrà lasciare il servizio con:
• 58 anni di età e 35 di servizio, in quanto entrerà in funzione sei mesi dopo (dal 1° gennaio 2010) la quota “95” che richiede 60 anni di età o in alternativa 59 anni se sono stati versati almeno 36 anni di contributi.
Come si può vedere dalla tabella, la situazione cambia di nuovo nel 2011, con il terzo scalino, vale a dire quota 96. Di conseguenza, l’uscita con 35 anni di contributi è agganciata a un’età minima di 61 anni, che scende a 60 solo per chi può far valere almeno 36 anni di versamenti.
• L’ultima tappa del regime transitorio è fissata per il 1° gennaio 2013. Da questa data in poi scatta la quota “97”, raggiungibile combinando 62 anni di età e 35 di contributi o, in alternativa, 61 anni di età e 36 di versamenti. Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi età se si hanno almeno 40 anni di contributi.
Il superamento dello scalone, con il sistema degli scalini e delle quote, avvantaggia solo in parte le donne che dal 1° gennaio del 2010 dovranno dire praticamente addio alla pensione di anzianità. Da questa data, infatti, questo trattamento non anticiperà più quella di vecchiaia, che si matura al compimento del 60° anno di età.
Per coloro che sono nate dal 1952 in poi l’unica strada che porta al pensionamento anticipato passa per il sistema contributivo. Si tratta di una particolare forma di opzione, riservata alle donne che possono far valere 35 anni di versamenti e un’età minima di 57 anni.Chi pensa di avvalersene deve mettere in conto, però, un assegno più basso di almeno il 20% rispetto a quello che potrebbe percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.
Una finestra
Le regole introdotte dalla legge 247/07 non modificano il calendario delle uscite: 1° settembre per il personale della scuola e 1° novembre per le università, i conservatori e le accademie di belle arti.Resta fermo anche che i requisiti di età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno. Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre 2008 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un’età di 57 anni e 8 mesi.
Dal ministero della Pubblica istruzione viene confermata anche per il personale della scuola l’applicazione della clausola di salvaguardia per coloro che hanno maturato entro il 2007 i requisiti previsti dalla legge 449/97. Anche dal 2008 in poi, quindi, potranno mettersi in pensione quanti hanno raggiunto, nel 2007, 57 anni con 35 di contributi o, in alternativa, 39 anni di contribuzione, a prescindere dall’età.