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Maestro unico: le mani di Gelmini sul fondo di istituto

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Scuola  Con un emendamento al DL n. 137, presentato dall’on. Aprea per conto del Governo, si vogliono sottrarre fondi alla contrattazione per retribuire i maggiori carichi di lavoro dei maestri.

da sindacato flc

 

Meno docenti ma pagati meglio, ha detto il ministro Gelmini. Detto fatto. Ma col trucco. E il trucco sta nell’emendamento presentato dall’On. Aprea – per conto del Governo – al D.L. 137 in discussione in queste ore al Parlamento.

Il maestro unico farà ore in più che gli saranno pagate dal Fondo di istituto. Non solo, quindi, i bambini avranno un maestro in meno, ma la scuola avrà meno soldi per le attività formative. Peggio di così…

L’emendamento Aprea è gravissimo per diverse ragioni: invasione del ruolo della contrattazione, attacco all’autonomia scolastica, riduzione della qualità e della quantità dell’offerta formativa. Un peggioramento, in sede di conversione in legge, di un decreto già brutto.

Se l’emendamento della presidente della Commissione Istruzione della Camera passerà, le scuole dovranno attingere dalle risorse del fondo d’istituto per retribuire i maggiori carichi di lavoro che verranno richiesti al maestro unico a partire dal 1 settembre 2009 (2 ore in più di lezione con i bambini della propria classe). Per questa operazione sarebbero necessarie risorse aggiuntive che però non ci sono, come risulta dai rilievi della Commissione bilancio sulla mancata copertura finanziaria. Allora la soluzione proposta dall’on. Aprea, per conto del ministro Gelmini, è quella di stornare fondi dalle scuole.

Il comma 2 dell’art. 4 del DL n. 137 verrebbe infatti sostituito da due nuovi commi.

Nel primo si prevede una apposita sequenza contrattuale all’Aran per definire il trattamento economico dovuto all’insegnante unico per le ore aggiuntive che gli verranno richieste oltre gli attuali obblighi contrattuali.

Nel secondo si autorizza il ministro Tremonti a verificare il fabbisogno finanziario per tale operazione, a partire dal 1 settembre 2009, reperendo tali risorse dal fondo d’istituto. Secondo l’emendamento, i risparmi (tagli) derivanti dall’attuazione della manovra finanziaria, una volta certificati, verrebbero restituiti alle scuole l’anno successivo, cioè dal 2010.

Una norma camuffata sotto forma di anticipo di cassa ma che invece fa parte del disegno distruttivo dell’autonomia scolastica. Un vero e proprio furto a danno del personale docente e Ata e dell’autonomia scolastica. La politica di questo Governo verso la scuola è una e una sola: tagli e diminuzione dell’offerta formativa.

La FLC è impegnata a contrastare questo disegno con atti di denuncia pubblica, con i genitori, gli studenti e ad azioni di mobilitazioni.

Roma, 2 ottobre 2008
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Disegno di legge di conversione del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137
A.C. 1634/A

Articolo 4

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis.
Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico all’insegnante unico della scuola primaria dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-ter.
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del Comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici affetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare in quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

 

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