Nessuna garanzia, invece, per gli investimenti come obbligazioni o pronti contro termine, né per i conti non nominativi
ROMA – Banche sotto tiro, ma risparmiatori tutelati. Nel nostro sistema, infatti, fin dal 1987 è attivo in Italia il Fondo interbancario di tutela dei depositi, costituito prima come consorzio volontario, poi come consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia. Dal 1996, poi, è in vigore una direttiva comunitaria specifica che riguarda tutte le banche della Ue, e prevede una garanzia minima di 20.000 euro. Non c’è, dunque, il rischio che si possano perdere i soldi depositati o investiti nel caso di crisi dell’istituto.
Tutte le banche assicurate per legge – Da noi il Fondo assicura, nei limiti previsti dallo statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di banche italiane negli altri paesi comunitari, e delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate. Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia esiste l’obbligo di adesione al Fondo a meno che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. In questo caso la tutela corrisponderà a quella offerta dal sistema di assicurazione dei depositi del paese di origine.
Depositi garantiti fino a 100.000 euro – Per le banche che aderiscono al sistema italiano l’importo garantito arriva fino ad un massimo di 103.291,38 euro per depositante e per istituto di credito. Coperti anche gli assegni circolari e i titoli assimilati purché nominativi. Nessuna garanzia, invece, per i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore. Ovviamente la garanzia opera sia nel caso si tratti di istituti di credito “tradizionali”, quindi con gli sportelli sul territorio, sia di banche che offrono solo conti on line. E lo stesso vale per i Certificati di deposito emessi dalle banche, purché intestati e non al portatore. Investimenti e operazioni escluse – Sono invece esclusi dal sistema i fondi investiti in operazioni di pronti contro termine o in obbligazioni. Si tratta, infatti, di investimenti e non di depositi, e di conseguenza non rientrano nelle tutele previste dal Fondo.
Il caso di messa in liquidazione – Il sistema di garanzia prevede una specifica procedura da seguire nel malaugurato caso di messa in liquidazione della banca. Nel caso in cui questo dovesse accadere, entro un mese dalla nomina del liquidatore il depositante viene contattato tramite raccomandata ed informato delle somme risultanti a suo credito. Entro i primi tre mesi dall’inizio della liquidazione coatta amministrativa della banca, prorogabili ad un periodo non superiore a nove mesi, sono rimborsati 20.000 euro. La restante parte viene restituita, entro il limite di 103.291,38 euro, in base ai tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori.
Le tutele sugli investimenti – Per quel che riguarda invece gli investimenti offerti dalle banche è in vigore da alcuni mesi la direttiva Mifid che ha imposto nuovi obblighi per la tutela del cliente soprattutto per quanto riguarda l’adeguatezza delle operazioni offerte rispetto al profilo di rischio dell’investitore. E per chi avesse il dubbio di aver acquistato titoli in precedenza “spinto” da consigli non proprio disinteressati del suo istituto di credito, a breve sarà operativo il nuovo sistema di conciliazione che prenderà il posto dell’Ombudsman dell’Abi.