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Normativa: ASSENZE PER MALATTIA

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Nota di lettura dell’art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che riguardano il personale scolastico.

Comma 1:

– In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, anche nei primi dieci giorni non è effettuata alcuna riduzione del trattamento economico fondamentale…

(per l’Art. 77 del CCNL il trattamento fondamentale è composta da:

a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;

b) posizioni economiche orizzontali;

c) eventuali assegni “ad personam”)

La riduzione riguarda esclusivamente “ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.

( per l’Art. 77 del CCNL il trattamento accessorio è composto da:

a) retribuzione professionale docenti;

b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;

c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;

d) indennità di direzione dei DSGA;

e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;

f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;

g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;

h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge)

Per le voci a), retribuzione professionale docenti – RPD ed e), compenso individuale accessorio per il personale ATA – CIA. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL) per cui le trattenute giornaliere lorde dovrebbero essere:

RDP: CIA

0-14 anni 6,30 area B/C 2,48

15-27 anni 7,77 area A/As 2,25

da 28 anni 9,90

Per gli altri compensi ed indennità previsti dall’art. 77 del CCNL la determinazione presenta aspetti problematici in quanto si tratta di somme a carattere forfetario, che pertanto andrebbero teoricamente ricondotte ad un ammontare giornaliero secondo parametri che, al momento, non sono definiti. Su queste voci ci riserviamo una approfondimento, sentito il ministero, anche in considerazione della specificità della scuola.

Le decurtazioni sopra previste non si applicano:

a) per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL);

b) ricovero ospedaliero ;

c) ricovero in day hospital;

d) per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Comma 2:

Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (da intendersi anche “medico di famiglia”)

Infatti la CM 7/2008 della Funzione Pubblica specifica che “deve ritenersi ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 3:

L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

La CM 7/2008 così interpreta l’ultima frase: “salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata”.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Comma 4:

La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.

Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

La CM 7/2008 al riguardo specifica: “La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore del decreto legge”.

Nota: Dal sito della UIL
http://www.uilscuolalazio.com/e107_plugins/content/images/file/150_01-09-08-notiziee-mail1.doc

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