Personale ATA: assunzioni a tempo determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l’a.s. 2008/09
Il MIUR ha diffuso, in data odierna, la nota prot. n. 13561 – da tempo preannunciata ma emanata con ritardo preoccupante – con la quale si forniscono indicazioni circa l’attribuzione delle supplenze al personale ATA da parte dei dirigenti scolastici, con particolare riferimento alle procedure da seguire in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie di 3ª fascia.
Come è noto, la situazione presenta aspetti di problematicità per il profilo di collaboratore scolastico, per il quale non risulta possibile adottare la soluzione normalmente prevista in questi casi (ossia il ricorso, in via provvisoria, alle graduatorie precedentemente in vigore).
Al riguardo, l’Amministrazione ritiene che la copertura dei posti disponibili avvenga, di norma, mediante la conferma dei collaboratori assunti nel precedente anno scolastico con contratto fino al termine delle attività ovvero eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 7, del Regolamento.
Si fa rinvio, nel caso in cui la procedura della conferma non abbia consentito la copertura di tutti i posti, ad ulteriori diverse modalità che i Direttori Regionali – sentite le Organizzazioni Sindacali – potranno adottare assicurando comunque trasparenza e tempestività.
Il ricorso agli elenchi forniti dai “Centri per l’Impiego” è segnalato in modo non prescrittivo, ma come possibile criterio che – nell’eventualità – va adottato previe intese con i dirigenti dei Centri medesimi e utilizzando gli stessi elenchi dell’a.s. 2007/08.
E’ evidente che è demandata ai “tavoli regionali” la possibilità di prendere in considerazione e adottare quei diversi criteri proposti anche dalle Organizzazioni Sindacali in sede di confronto al Ministero, ma che l’Amministrazione non ha ritenuto di assumere direttamente nella nota 13561.
Accogliendo una specifica richiesta avanzata dalla CISL Scuola, insieme alle altre Organizzazioni Sindacali, nella nota è anche ribadita la possibilità per il personale di ruolo di accettare rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del CCNL, ancorché le nomine possano avvenire solo fino all’avente diritto; in sostanza, è riproposto quanto già affermato nella precedente nota ministeriale prot. n. 1655 del 20.9.2005.