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Interruzione di gravidanza prima del 180° giorno

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Interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione: il periodo di assistenza sanitaria è “malattia determinata da gravidanza” e non rientra nel periodo di comporto

L’interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 è qualificata a tutti gli effetti come malattia (art. 9 del D.Lgs. n. 151/2001). Poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell’art 12 del D.P.R. n. 1026/1976, appare legittimo considerare l’aborto come malattia e nella specie “malattia determinata da gravidanza”, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto).

Lo ha chiarito la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con interpello n. 32 del 19 agosto 2008 in risposta ad apposito quesito.

Conseguentemente, sostiene la Direzione, sarà applicabile la speciale tutela prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui “non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza”.

La precisazione è rilevante perché a nostro avviso finalmente chiarisce che è l’evento aborto, cioè l’interruzione tout court della gravidanza, che è considerata malattia, non il periodo precedente che decorre dall’inizio della gestazione fino all’interruzione di gravidanza.

Solo le assenze successive all’aborto dovranno essere considerate malattia, per consentire alla lavoratrice di astenersi dal lavoro il tempo necessario – coperto da regolare certificazione – per il recupero delle condizioni fisiche per la ripresa dell´attività lavorativa, senza diritto pertanto ad alcuna prestazione di maternità, ma col trattamento favorevole della inefficacia ai fini del periodo di comporto.

Il periodo che va invece dal concepimento all’aborto continuerà ad essere considerato come gravidanza, con tutta la disciplina speciale disposta a tutela della maternità, compresi i relativi diritti a prestazioni di natura economica.

 

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