La legge 124/99 (la legge di riferimento sulla scuola) cancella l’esistenza degli spezzoni fino a 6 ore (fino ad allora previsti), attribuendo agli USP competenti attraverso lo scorrimento delle graduatoria permanenti – ora “ad esaurimento”, la gestione di tutti gli spezzoni orario disponibili per l’intero anno (o gli spezzoni che dovessero presentarsi nel conto delle disponibilità entro il 31/12). Tale principio opera quindi a livello provinciale (GaE), si estende fino al 31/12 e mira a garantire il diritto al completamento dell’orario di cattedra per tutti gli iscritti nelle graduatorie.
Nel Regolamento sulle supplenze (DM 201 del 25/5/2000), richiamando quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 124/99, vengono – infatti – tipicizzate le supplenze e non vengono più distinte tra loro le supplenze di più o meno di 6 ore (tale differenza era presente nell’art. 521 del T.U. D.L.vo 297/94, abrogato dalla stessa Legge 124/99).
Le supplenze su spezzone fino a 6 ore (non rappresentando una cattedra) devono ricadere, se disponibili entro il 31/12 e fino alla fine dell’a.s., nelle supplenze sino al termine delle attività didattiche, di competenza dell’USP e del D.S. solo nel caso in cui tali disponibilità dovessero rimanere, ultimate le nomine. Ne deriva che l’attribuzione diretta alle graduatorie di istituto degli spezzoni inferiori alle 7 ore non esiste più dall’a.s. 2000/01.
È quindi falso quanto affermato dalle Note ministeriali, di cui sotto:
Indicazioni operative per il conferimento delle supplenze n. 1551/07 e n. 12510/08
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del nuovo Regolamento, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
È falso per il semplice motivo che nessuna norma può integrare la legge di riferimento giuridicamente superiore (nel caso specifico, la legge 124/99), se la prima entra in contraddizione con la seconda.
A conferma della validità di quanto sopra, c’è l’infelice tentativo di “recuperare” il diritto al completamento all’interno delle stesse Note ministeriali (n. 1551/07 e n. 12510/08 ), dove si precisa che l’attribuzione “interna” dello spezzone dev’essere effettuata “prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente al personale con contratto ad orario completo”. Questa mescolanza di norme, in realtà, crea ancora più confusione (e illecito), dato che genera una “nuova categoria” di avente diritto al completamento, non prevista da alcuna norma: l’aspirante in servizio nella scuola; in palese contrasto con il diritto di “tutti i docenti iscritti in graduatoria” al completamento d’orario.
In virtù di quanto sopra:
– la mancata attribuzione, in sede di convocazione per le nomine annuali, degli spezzoni inferiori alle 7 ore è illegale;
– moltissimi docenti precari restano e resteranno senza lavoro a causa della perdita di questi spezzoni, spesso vitali per scorrere la graduatoria;
– lo Stato è costretto a pagare profumatamente ore aggiuntive attribuite ai docenti di ruolo che possono vantare i benefici di un avanzamento di carriera, benefici negati – come si sa – ai docenti precari.
La domanda sorge spontanea: e i sindacati dove sono???? Forse, come nel caso della mobilità, continuano a tutelare i docenti di ruolo perché solo costoro possono rappresentarli nelle RSU delle scuole (i docenti precari, si sa, non hanno diritti: possono solo votare, non certo essere eletti!)?
Precari scuola