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Precariato: Sugli spezzoni orario inferiori a 7 ore

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18 agosto 2008 – A cura di Andrea Florit ( www.alpebra.it) da orizzontescuola
Rispondiamo a richieste di chiarimento in merito alla competenza delle nomine di supplenza su spezzone orario inferiore alle 7 ore. Ci viene cioè chiesto a chi spetti effettuare le nomine su spezzoni orario di consistenza fino a 6 ore, in genere attribuiti ai presidi.

Nel Regolamento sulle supplenze (DM 201 del 25/5/2000), richiamando quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 124/99, vengono tipicizzate le supplenze e non vengono più distinte tra loro le supplenze di più o meno di 6 ore (la differenziazione era presente nell’art. 521 del T.U. D.L.vo 297/94, abrogato dalla stessa Legge 124/99).

Le supplenze su spezzone fino a 6 ore pertanto (non rappresentando una cattedra) ricadono, se disponibili entro il 31/12 e fino alla fine dell’a.s., nelle supplenze sino al termine delle attività didattiche*, di competenza del Csa fino al 31/7 (quest’anno fino al 25/ 8 ) e del D.S. (sempre attingendo da G.P. o, solo se esaurita, da G.C.I.) dopo tale termine. Diventerebbero supplenze temporanee da attribuire da G.C.I. solo se si rendessero disponibili dopo il 31/12 o per assenza temporanea del titolare.
Quindi tali spezzoni fino a 6 ore, se le nomine fossero fatte dal Csa entro il 31/7 (25/ 8 ), sarebbero di competenza dello stesso Csa e dovrebbero essere incluse nelle disponibilità complessive assieme agli altri posti (cattedre e spezzoni superiori alle 6 ore); lo stesso si dica nel caso in cui, passato il 31/7 (25/ 8 ), le nomine passassero alla competenza dei D.S. (in genere presso le scuole-polo).

Quindi l’attribuzione diretta alle G.C.I. dei presidi degli spezzoni inferiori alle 7 ore non esiste più dall’a.s. 2000/01. Qualsiasi spezzone orario, se disponibile entro il 31/12 e fino almeno al termine dell’anno scolastico, deve essere incluso nelle nomine da G.P. fatte per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. E la condotta di alcuni D.S. che non comunicano al Csa la disponibilità di tali spezzoni orario, desiderando attribuirli al personale di ruolo già in servizio nello stesso istituto per completamento dell’orario d’obbligo o come incarico aggiuntivo è scorretta e passibile di denuncia. Tale copertura infatti è attuabile solo DOPO che lo spezzone è risultato inassegnato a conclusione delle operazioni di nomina da GP.

A tal proposito sottolineiamo il contenuto della C.M. n. 82 del 19/07/2002 prot. n. 2103 (Indicazioni operative in materia di supplenze di personale docente, educativo ed Ata in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti da parte dei dirigenti scolastici), cui fanno esplicito riferimento sia la Nota del 23 luglio 2003 prot. n. 2067 (Anno scolastico 2003/2004 – Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata) che la Nota del 25 agosto 2004 prot. n. 476 (Anno scolastico 2004/2005 – Indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed Ata):

“A conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche e prima ancora di procedere al conferimento delle supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie di istituto e di circolo, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l’attribuzione delle ore residue in aggiunta all’orario d’obbligo, ai sensi dell’art. 22 comma 4 della legge n. 448/2001 e del decreto interministeriale sugli organici in corso di perfezionamento.”

Quindi, il DS, solo dopo che sono state effettuate le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche (Csa o/e Scuole-polo) e solo dopo che lo stesso DS ha effettuato le residue nomine, sempre sulla base delle GP, annuali e fino al termine delle attività didattiche (che ricomprendono cattedre, posti orario e qualsiasi spezzone!), solo allora, ribadiamo, egli provvederà, prima di ricorrere alle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, all’attribuzione, con consenso dell’interessato, di tutte le frazioni orarie inferiori a quelle d’obbligo (quindi di qualunque spezzone, fosse anche di 17 ore) al personale in servizio nella scuola. Dopodiché potrà ricorrere alle G.C.I. per le supplenze ancora da coprire.

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che, passato il 31/7 (25/8 solo per quest’anno), le nomine da GP per le supplenze annuali e sino al termine della attività didattiche sono di competenza del DS, come stabilito dall’Art. 4, comma 2, della Legge n. 333 del 20/8/2001:

“”2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.”

Addirittura degne di tirata d’orecchie le Note del gestore del Sistema informativo allegate alla nota prot. n. 476 del 25 agosto 2004 e alla nota prot. 2067 del 23 luglio 2003, per il conferimento delle supplenze rispettivamente per gli aa.ss. 2004/05 e 2003/04.

Con un mirabile gioco di prestigio, il gestore indica che, secondo le disposizioni “vigenti” (e nella Nota del 2003 indica il comma 11 della C.M. 220 del 27 settembre 2000), potranno essere conferite supplenze solo su spezzoni orario maggiori di sei ore.

Peccato che la suddetta C.M. 220/2000 faccia riferimento all’art. 11 dell’O.M. n. 208 del 30 aprile 1998. Quest’ultima, però, essendo antecedente alla Legge 124/99, fa ancora riferimento al già citato art. 521 del D.L.vo 297/94 (quello che allora attribuiva gli spezzoni fino a 6 ore alle supplenze temporanee), abrogato dalla Legge 124/99; la CM 220/00 è pertanto inapplicabile in tale contesto, impartendo istruzioni sbagliate sulla base di una norma abolita e sostituita da una di tutt’altra struttura. Da rilevare che il riferimento alla CM 220, presente nella Nota dello scorso anno, sparisce in quella del 2004, dove permangono tuttavia le conclusioni.

Errate quindi le affermazioni e le disposizioni impartite dalle Note del gestore del Sistema Informativo, che impongono addirittura il diretto azzeramento dalle liste delle disponibilità di TUTTI gli spezzoni fino a 6 ore.

E l’errore si ripete anche nella C.M. 76 dell’8/7/2002 dove si afferma che “L’individuazione del destinatario della supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche compete inoltre al dirigente scolastico in tutti i casi di prestazione lavorativa non superiore alle sei ore settimanali”.

Chiediamo al MIUR di indicarci in base a quale norma, nelle sue circolari e note (che, ricordiamo, non hanno certo valore di legge, ma forniscono solo chiarimenti e istruzioni), continui a fare riferimento a delle “supplenze fino a sei ore settimanali”, dato che l’unica legge che le nominava è stata abrogata, che la legge sostitutiva e il “regolamento sulle supplenze” al contrario eliminano ogni distinzione parlando solo di “ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario” e che nemmeno il CCNL le menziona mai.

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