Pubblicato da irpinianelmondo su Luglio 26, 2008 26.7.2008– Si ha diritto all’indennita’ per malattia anche se il giorno della visita fiscale si e’ assenti da casa, purche’ il motivo sia giustificato. Lo dice la sentenza n.20080 della Cassazione, che ha respinto il ricorso dell’Inps contro una donna della provincia di Torino che, assentatasi dal lavoro per malattia, non era stata trovata in casa il giorno della visita fiscale (e non lo aveva comunicato all’ente) perche’ doveva sottoporsi un elettrocardiogramma. ANSA
La Cassazione, prendendo atto delle “ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario”, per cui se si sposta una visita già fissata c’è il “rischio di un rinvio molto lungo”, sancisce che il lavoratore in malattia può allontanarsi da casa “per motivi seri anche se non urgenti”. In tal caso, avvertono i supremi giudici, è giustificata “la violazione dell’obbligo di reperibilità”.
A beneficiare della sentenza della sezione Lavoro che ‘allenta’ le maglie in tema di visita fiscale, una impiegata torinese, F. R., che si era vista trattenere dall’Inps circa 500 euro, l’indennità di malattia pari a un periodo di dieci giorni, nel novembre 2001, per non essere stata trovata in casa dal medico fiscale. La lavoratrice, ricostruisce la sentenza 20080, “si era assentata alla visita di controllo del medico fiscale per recarsi presso un centro diagnostico di Moncalieri per effettuare un elettrocardiogramma”.
Da qui la decisione dell’Inps di trattenerle l’indennità di malattia per “assenza ingiustificata” da casa. Ma la Cassazione è stata di parere contrario e, bocciando il ricorso dell’Inps, ha chiarito che “per giustificare la violazione dell’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento da casa“.
Una tolleranza giustificata soprattutto dal fatto che “l’eventuale differimento di un appuntamento fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo stante le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario“, dice Piazza Cavour.
Sulla stessa lunghezza d’onda della Cassazione si era trovata anche la Corte d’appello di Torino che, nell’aprile 2005, aveva dato ragione a F. R. dal momento che l’assenza alla visita fiscale era giustificata dalla “necessità di recarsi presso il centro medico per la visita cardiologica” e quindi da un motivo “serio”.
Inutilmente l’Inps ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la lavoratrice era assente “ingiustificata” da casa. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha sottolineato che legittimamente “la Corte di merito esclude che la lavoratrice avesse l’obbligo di preventiva comunicazione all’organo di controllo della indifferibile assenza dal domicilio”, dal momento che “la visita cardiologica è tale da giustificare l’assenza alla visita di controllo”. Se poi si considera che il rinvio di un appuntamento medico potrebbe provocare uno slittamento “molto lungo”, inssite la Cassazione, non si può che concludere che l’allontanamento da casa del lavoratore in malattia non è “assenza ingiustificata”.
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