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Un ticket per un giorno di assenza

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inviato da: Stella martedì, 15 luglio 2008 @ 10:26:52

Un ticket per un giorno di assenza  inviato da: Stella martedì, 15 luglio 2008 @ 10:26:52

di Franco Bastianini è uno degli effetti del decreto legge Brunetta sulla pa, che si applicherà anche alla scuola

Stare in malattia costerà tra i 15 e i 30 euro al giorno

Mano pesante del ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sulle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli della scuola. Il governo prevede infatti che ciascun dipendente assente, dovrà pagare allo stato, di fatto, una sorta di ticket, cioè una somma variabile tra i 15 e i 30 euro, per ciascun dei primi 10 giorni di assenza.
E’ l’effetto del meccanismo contenuto nel comma 1 dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nel quale viene previsto che, per i periodi di malattia, di qualunque durata essi siano, nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. In assenza di chiarimenti ministeriali o di precisazioni in sede di conversione del dl, nei confronti del personale della scuola le riduzioni dovrebbero incidere sui trattamenti accessori indicati nell’articolo 77 del Ccnl 27 novembre 2007, come per esempio la retribuzione professionale docenti, il compenso per le funzioni strumentali del personale docente o il compenso per le ore eccedenti non istituzionalizzate nella cattedra e le attività aggiuntive. In termini economici la riduzione per ogni giorno di assenza per malattia varierà a seconda della qualifica e della posizione retributiva in godimento.
Nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza potrà essere giustificata anche con certificazione rilasciata dai medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale e non solo, come dispone il comma 2 del predetto art. 1, esclusivamente dalla struttura sanitaria pubblica. Una precisazione, questa riportata nella nota n. 45/08 della funzione pubblica, nella quale si legge, appunto, che in considerazione di quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dell’accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, stipulato tra il servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione per incapacità temporanea al lavoro. Ne consegue, si legge sempre nella nota, che i detti medici possono utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art. 71 del dl 112/2008. Le assenze predette non saranno, inoltre, equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme delle fonti per la contrattazione integrativa. Le disposizioni suddette non potranno trovare, invece, applicazione per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per dette assenze continuerà ad applicarsi il trattamento più favorevole previsto dai contratti collettivi e, per il personale della scuola, dal Ccnl 27 novembre 2007.

Controllo delle assenze e fasce orarie di reperibilità. L’amministrazione scolastica sarà autorizzata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nei casi di assenza per un solo giorno, tenuto conto, tuttavia, delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del dipendente, entro le quali dovranno essere effettuate le visite di controllo saranno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.

Modifiche in sede di conversione in legge del decreto 112/2008. In sede di conversione in legge del dl è possibile, e auspicabile, un’attenuazione delle nuove disposizioni soprattutto per quanto attiene al ticket per ogni giorno di assenza fino a 10 giorni. Colpire i falsi malati immaginari è soprattutto un atto di giustizia nei confronti di coloro che non sono soliti ad assentarsi dal servizio per tali motivi. Ma per chi è malato realmente e in quanto tale viene ritenuto dal medico incapace temporaneamente di lavorare, la penalizzazione potrebbe risultare profondamente ingiusta.

Le reazioni sindacali. Caute, per il momento, le reazioni dei sindacati scuola che restano in attesa di conoscere il testo definitivo della legge di conversione. Su un aspetto sembrano essere tutti d’accordo: l’intervento sulle retribuzioni deve essere demandato alla contrattazione. Non c’è invece alcuna obiezione, come sostiene Massimo Di Menna, segretario della Uil Scuola, sulla modifica delle fasce orarie di reperibilità, né sulla obbligatorietà della visita fiscale al primo giorno.
Nota: ItaliaOggi – Azienda Scuola del 15/7/2008

 

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