FLC CGIL di Venezia
Lo dice il contratto nazionale e il regolamento delle supplenze Ci dispiace constatare che, nonostante ci sia un nuovo contratto nazionale di lavoro e un nuovo regolamento per il conferimento delle supplenze, ci giungono diverse segnalazioni sulla violazione delle nuove norme.
L’art. 37 del CCNL ha specificato finalmente che, per garantire la continuità didattica, il supplente di un titolare che non fa scrutini ed esami perché rientra in servizio dopo il 30 aprile o che non rientra affatto va mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Inoltre il regolamento sulle supplenze (DM 13 giugno 2007) all’art.1 comma 7 specifica che i contratti per le supplenze temporanee iniziano dal giorno dell’assunzione in servizio e terminano l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
È dunque illegittimo licenziare il supplente alla fine delle lezioni per poi riassumerlo per gli scrutini e gli esami, anche perché, dal momento che il supplente potrebbe legittimamente rifiutare il nuovo contratto, verrebbe compromessa la continuità didattica che invece la norma prescrive di garantire, con conseguente rischio di contenzioso.
La FLC CGIL di Venezia tutelerà in tutte le sedi il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici a un trattamento rispettoso delle norme
contrattuali vigenti e quello di alunni e alunne alla continuità didattica nel delicato momento della valutazione finale.