L’utilizzazione va richiesta quando ci si trova in una di queste condizioni:
“a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. del 21.12.2005 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva, nonché i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività;
e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2005/2006 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2006/2007;
f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
g) i docenti con contratto a tempo indeterminato senza sede con decorrenza giuridica 2006/2007;
h) i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
i) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
j) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;
k) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
l) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
m) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82.
n) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
o) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.”