Abilitazioni riservate ex lege 124/99: una specifica sentenza della Corte Costituzionale
Venerdì scorso, 23 maggio, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza 167/08 con la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7.4.2004, n. 97 (disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’a.s. 2004/05), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4.6.2004, n. 143, «nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai concorsi banditi con le OO.MM. 153/99 e 33/2000, emanate in attuazione della legge 124/99».
La CISL Scuola si è immediatamente attivata presso il MIUR per verificare quale potesse essere la portata di questa pronuncia rispetto alle graduatorie ad esaurimento e alle prossime operazioni di assunzione sia a tempo indeterminato che determinato. Si attendono, ora, precise indicazioni da parte del Ministero.
Dalla lettura della sentenza, comunque, le possibili conseguenze della pronuncia appaiono abbastanza limitate.
Potrebbero essere interessati, infatti, all’estensione delle disposizioni contenute nel richiamato comma 7-bis:
• coloro che risultano ancora inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva (avendo impugnato a suo tempo l’esclusione dalle sessioni riservate di abilitazione o di idoneità e non avendo subito una decisione giurisdizionale negativa “passata in giudicato”);
• coloro che – trovandosi nelle condizioni di cui sopra ed essendo stati “recuperati” attraverso le procedure di abilitazione previste dall’ordinanza 1/2001 – possano vantare il diritto ad una retrodatazione giuridica della nomina a tempo indeterminato nel frattempo intervenuta.
La CISL Scuola ha sollecitato, in ogni caso, l’Amministrazione ad adottare le opportune iniziative per consentire – sia pure nel rispetto dei diritti del personale eventualmente interessato all’applicazione della decisione della Corte – la piena e legittima utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento, evitando così ulteriori motivi di contenzioso che inciderebbero gravemente sui diritti di coloro che attendono un contratto a tempo indeterminato (ruolo) ovvero determinato (supplenze annuali; supplenze fino al termine delle attività didattiche).