Il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. V, con nota prot. n. 7640/Dgper dell’8 maggio 2008, con oggetto: “Personale ATA trasferito dagli enti locali (art 8 legge 124/99) – rilevazione servizi”, ha chiesto ai Direttori Generali Regionali di attivare i Dirigenti Scolastici a rilevare i servizi prestati del personale ATA transitato dagli EE.LL.
Di seguito la nota.(ceripnews)
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, al comma 147, che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sia “…esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.” .
Come noto, per effetto del decreto ministeriale 5 aprile 2001, l’inquadramento di tale personale è stato effettuato in base al maturato economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento e non in funzione dell’anzianità di servizio conseguita nell’Ente locale.
Pertanto, al solo fine di procedere alla valutazione degli elementi necessari per l’eventuale ridefinizione delle posizioni giuridiche ed economiche del personale in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che continua a trovare applicazione per effetto dell’articolo 146 del vigente Contratto di comparto, si pregano le SS.LL. di adottare le necessarie iniziative affinché lo stesso personale, per il tramite dei dirigenti scolastici, sia invitato a produrre alle sedi di attuale titolarità o di servizio, la certificazione dell’Ente locale, relativa al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sino al 31.12.99, alle dipendenze dei medesimi Enti.
Con specifica nota tecnica, allegata alla presente, vengono fornite le indicazioni operative necessarie per la trasmissione al Sistema informativo dei dati comunicati.
Nel ribadire, ancora, che la presente rilevazione ha il solo scopo della verifica degli effetti dell’eventuale inquadramento in ruolo secondo la normativa innanzi richiamata, si fa presente che, limitatamente ai servizi di ruolo, i dati da trasmettere possono essere accorpati nella misura massima possibile, al fine dello snellimento delle procedure di trasmissione al SIDI.
Nel precisare, inoltre, che la rilevazione in parola dovrà essere sollecitamente definita da questo Ministero, si evidenzia la necessità che il personale in questione sia invitato a produrre la propria certificazione entro il 30 maggio p.v. affinché le stesse istituzioni scolastiche, dopo la verifica degli atti, a cura del dirigente scolastico, possano concludere la trasmissione al Sistema informativo non oltre il 6 giugno successivo.
Si evidenzia, da ultimo, che nell’ipotesi in cui le attestazioni dei servizi siano già in possesso dell’istituzione scolastica, in quanto depositate nel fascicolo personale, resta fermo l’onere a cura dell’interessato della esibizione della certificazione valutabile e della scheda allegato 1, di cui alla nota operativa. Limitatamente al servizio militare, può far fede la sola dichiarazione personale, contenuta nella citata scheda.