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LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI INDISCIPLINATI : CHIARIMENTI

2404
La sospensione dalla lezioni per motivi disciplinari deve essere a termine.

Sanzioni per gli alunni
 non a tempo indeterminato.

(Tar Lazio 3204/2008).

 da  CittadinoLex del 28.4.2008

 

I provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici per sanzionare i comportamenti indisciplinati degli alunni devono avere una durata circoscritta nel tempo. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di un genitore contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il dirigente scolastico di un istituto comprensivo statale che aveva sospeso dalle lezioni, ma con l’obbligo di frequenza, il figlio minorenne del ricorrente, per motivi legati alla condotta. Nel provvedimento il dirigente non aveva però indicato quando la sanzione disciplinare, che era stata adottata a causa dei ripetuti comportamenti scorretti dell’alunno, avrebbe avuto fine. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il termine di efficacia è un requisito essenziale dei provvedimenti destinati a durare nel tempo e deve essere espressamente indicato. Pertanto il dirigente scolastico avrebbe dovuto stabilire il termine finale della sanzione disciplinare; ciò ha fatto si che, per la mancanza del termine, il provvedimento apparisse viziato sia formalmente che sostanzialmente. Le ragioni che avevano spinto la scuola all’adozione della sospensione non consentivano di tralasciare l’indicazione della durata, anche se la misura era stata decisa con funzione soprattutto simbolica, dal momento che l’alunno, pur essendo stato sospeso, aveva l’obbligo di recarsi a scuola e di seguire ugualmente le lezioni. (28 aprile 2008)

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

 SEZIONE III quater

Sentenza n. 3204/2008

 composta dai magistrati:

 MARIO DI GIUSEPPE Presidente

 ANTONIO AMICUZZI Consigliere

 CARLO TAGLIENTI Consigliere relatore

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. del 2006 proposto da A, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore B, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cocola, presso il quale risulta domiciliato in Roma, via Belluno n. 1;

CONTRO

Il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE via Bitossi n. 5 in persona del legale rappresentante

 rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 Per l’annullamento

 Del provvedimento di sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza, dell’alunno B, adottato in data 31 gennaio 2006;

 di ogni atto connesso;

 Visto il ricorso con i relativi allegati;

 Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

 Viste le memorie prodotte dalle parti;

 Vista la propria ordinanza collegiale n. 3407 del 14 giugno 2006;

 Visti gli atti tutti di causa;

 Uditi, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;

 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 29 marzo 2006 e depositato il 28 aprile successivo A, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore B, ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensoriale Statale via Bitossi n. 5 con il quale il figlio è stato sospeso dalle lezioni, con obbligo di frequenza, senza apposizione di termine finale alla durata del provvedimento stesso.

 Censura quindi detto atto in primo luogo sotto tale profilo, per eccesso di potere e per violazione dei principi desumibili dall’ordinamento di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297  [1] e per mancata indicazione dei termini e dell’Autorità per l’impugnazione.

 Costituitasi l’Amministrazione ha rilevato trattarsi di provvedimento di natura “simbolica” dovuto ai ripetuti comportamenti scorretti dell’alunno.

 Con ordinanza collegiale del 14 giugno 2006 n. 3407 è stata accolta l’istanza cautelare, per il vizio costituito dalla mancata apposizione del termine.

 Con memoria il ricorrente ha ribadito tesi e difese.

 Tanto premesso il Collegio ritiene di confermare quanto già anticipato in sospensiva, ritenendo che, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l’adozione del provvedimento, questo appare viziato formalmente e sostanzialmente per la mancanza di un requisito essenziale a tutti i provvedimenti di durata, costituito appunto dal termine di efficacia dello stesso.

 Considerata la complessiva fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

 Spese compensate.

 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – nella camera di consiglio del .27 febbraio 2008.

 MARIO DI GIUSEPPE Presidente:

 CARLO TAGLIENTI Relatore estensore:

 Depositata in Segreteria il 16 aprile 2008
 

NOTE

[1]   Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

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