Il pagamento della domenica ai supplenti
(art. 40, c. 3 del CCNL)
Ancora una volta ha ragione la Uil Scuola
In risposta ai diversi quesiti pervenuti sull’applicazione dell’art. 40, c. 3 del CCNL, la UIL Scuola ha da tempo precisato che il completamento da parte del supplente di tutto l’orario settimanale ordinario del titolare comporta il diritto alla retribuzione per sette giorni.
La nostra tesi è confermata dall’ARAN che, in risposta ad un quesito del Ministero della pubblica istruzione, ha fornito i chiarimenti che seguono.
Risposta a nota prot. AOODGPER 5606
Oggetto: Applicazione CCNL 29-11-2007 e sequenza contrattuale del 13-2-2008.
In relazione a quanto richiesto con la nota in oggetto, questa Agenzia ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento.
La formulazione dell’art. 40, comma 3 del CCNL 29-11-2007 del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.
Il Direttore Generale – P. Palmiero