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L'Aran fornisce al ministero tre importanti chiarimenti sul nuovo contratto scuola

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La FLC Cgil aveva chiesto, insieme a Cisl scuola, Uil scuola e Snasl Confsal, chiarimenti al MPI sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali.

Ecco una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Aran al MPI:

1. Vincolo nell’utilizzo delle economie degli anni precedenti: è confermato.

L’Aran, infatti, ha chiarito che il Ccnl 29 novembre 2007, e la successiva sequenza sul fondo dell’8 aprile 2008, hanno definito solo i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del FIS alle singole scuole “senza eliminare l’utilizzo, nell’esercizio successivo, delle risorse accantonate nell’esercizio finanziario precedente“. Di conseguenza risulta infondata la tesi sostenuta da alcuni revisori dei conti sull’impossibilità di destinare al salario accessorio le economie del FIS degli anni precedenti.

2. Diritto al pagamento della domenica per i supplenti: spetta.

L’Aran ha chiarito che il diritto al pagamento del giorno di riposo, di regola coincidente con la domenica, per un lavoratore che completi tutto l’orario settimanale ordinario, trova la sua radice, oltre che nell’art. 40 c. 3 del nuovo contratto scuola, sia nel codice civile (art. 2109) che nell’art. 36 della Costituzione. Quindi spettano al lavoratore sia gli effetti giuridici che la retribuzione non solo della domenica, ma anche del sabato ancorché non lavorativo.

3. Compenso una tantum ai supplenti docenti ed educatori pagati dalla scuola: spetta.

L’Aran conferma il diritto al compenso una-tantum anche per il personale supplente temporaneo pagato dalla scuola in ragione del “servizio prestato durante l’anno“.

Questi chiarimenti, quindi, sono il frutto dell’azione positiva del sindacato.
Tuttavia, per quanto ci riguarda, resta una perplessità sul contenuto del chiarimento (vedi punto 2) fatto dall’Aran laddove si dice che la retribuzione ai supplenti spetta solo nel caso in cui la sostituzione abbia riguardato lo stesso titolare.
A nostro avviso questa linea interpretativa è restrittiva rispetto al testo Ccnl.

Roma, 30 aprile 2008

Allegati:   Aprile+2008.pdf

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