Precari, oltre il danno la beffa.Se l’amministrazione assume un docente al posto di un altro non paga i danni. È quanto emerge da una sentenza della III sezione della Corte di cassazione,
di cui si è avuta notizia in questi giorni (14/12/2007 n.26282). I giudici di legittimità hanno stabilito che il docente assunto per sbaglio conserva comunque le retribuzioni percepite. E il docente che avrebbe avuto diritto a essere assunto al suo posto resta a bocca asciutta.
Il fatto
Le fasi del giudizio
Di qui l’esperimento dell’azione giudiziale, che in primo grado aveva avuto esito positivo per il ricorrente. Salvo ribaltarsi completamente in appello. E dunque, le parti si sono spinte fino in Cassazione, dove però il docente è risultato soccombente.I giudici di legittimità hanno affermato che se il rapporto di lavoro non è stato ancora costituito, in nessun caso la mancata retribuzione può essere fatta valere come danno ingiusto.
Il no della Cassazione
I magistrati superiori hanno spiegato, infatti, che per avere diritto alla retribuzione, è necessario che il lavoratore abbia dato corso alla prestazione dopo una regolare assunzione. E se manca sia l’assunzione che la prestazione non si ha diritto ad alcuna retribuzione. Anche se l’amministrazione ha preso un granchio e ha assunto un altro docente al posto di quello che ne avrebbe avuto diritto.
Il risarcimento
Altra cosa è, invece, il diritto al risarcimento dei danni che, secondo la Cassazione, sono individuabili in tutti quei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che avrebbero potuto costituire, in ipotesi, la ricaduta della violazione del diritto alla tempestiva assunzione. Si pensi, per esempio, alle spese eventualmente effettuate in vista dell’assunzione stessa, oppure al patema derivante dalla frustrante e ingiusta situazione di transitoria disoccupazione. In questo caso, infatti, se il docente avesse documentato questi danni avrebbe avuto titolo a un risarcimento. Ciò perché, effettivamente, queste situazioni integrano il danno ingiusto che va risarcito ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
Il principio
E dunque, il docente che pretende il risarcimento dei danni da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione non può allegare, a tale titolo la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire. Ciò in quanto queste presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l’attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato.