La Cassazione, con una sentenza del 23 aprile, ha confermato l’assoluzione di un ispettore scolastico che dopo alcune verifiche presso un istituto tecnico di Pontedera aveva definito un prof di “scarsissimo prestigio presso gli studenti” e non “assolutamente in grado di svolgere regolarmente i compiti didattici che competono al suo ruolo” mancando “abitualmente e gravemente ai suoi doveri professionali”.
Un ispettore scolastico ha il pieno diritto di giudicare, anche con pesanti critiche, l’operato degli insegnanti al centro di indagini ministeriali sulla loro preparazione e il rispetto dei doveri professionali: a stabilirlo è stata la quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza del 23 aprile n. 16.765, ha confermato l’assoluzione di un ispettore scolastico, il quale dopo alcune verifiche presso un istituto tecnico industriale di Pontedera (in provincia di Pisa), aveva, tra l’altro, definito professionalmente inadeguato un insegnante di laboratorio per via del pessimo rapporto con gli alunni. Le verifiche si fondavano su una denuncia circostanziata di uno studente, che al termine di una discussione era addirittura arrivato alle mani con il docente. Dopo le dovute indagini l’ispettore aveva espresso il suo giudizio negativo all’interno di una lettera inviata al Servizio ispettivo della direzione regionale del Ministero della pubblica istruzione.
Da qui il ricorso del docente, secondo cui l’ispettore sarebbe andato oltre le proprie competenze definendolo un lavoratore che gode di “scarsissimo prestigio presso gli studenti”, non “assolutamente in grado di svolgere regolarmente i compiti didattici che competono al suo ruolo”, mancando “abitualmente e gravemente ai suoi doveri professionali”.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso contro l’assoluzione dell’ispettore scolastico dall’accusa di diffamazione, emessa dal Tribunale di Firenze, “perchè il fatto non costituisce reato”. Secondo la Suprema Corte “affermare che un ispettore scolastico non abbia il dovere di riferire al provveditore agli studi quanto da lui appreso su un insegnante in occasione di un’indagine ispettiva disposta a seguito di una querela presentata da un allievo nei confronti dello stesso docente contrasta, appunto, con l’ampiezza delle attribuzioni del detto funzionario. Inoltre – continua la sentenza -, va ricordato che la valutazione di un ispettore scolastico sulle capacità didattiche e professionali di un insegnante è espressione di un potere eminentemente tecnico discrezionale e, come tale, ampiamente discrezionale”.
Per i giudici “ermellini” la sentenza non può essere ribaltato perchè “ha accertato che le frasi che si assumono offensive sono il riassunto dell’istruttoria disciplinare svolta dall’imputato e dunque riportano quanto gli fu riferito, in particolare dagli studenti e sono percio’ connesse all’adempimento del dovere ispettivo”. Affermare quindi che un ispettore “non abbia il dovere di riferire al Provveditore agli studi quanto da lui appreso su un insegnante in occasione di un’indagine ispettiva disposta a seguito di una querela presentata da un allievo contrasta con l’ampiezza delle attribuzioni del detto funzionario”.
Secondo i giudici, in definitiva, quella dell’ispettore è una professione che inevitabilmente si concretizza attraverso dei giudizi: sarebbe un po’ come dire che un giudice non può emettere sentenze.