Alcuni CSA e Dirigenti Scolastici stanno revocando o hanno revocato le supplenze a chi inserito in graduatoria con il titolo di accesso ai sensi dell’art. 14 L.845/78 privo del requisito di assimilabilità del piano di studio presentato, al corrispondente piano di studio del diploma professionale in merito ad una sentenza del TAR Campania . (Il servizio prestato senza titolo non è valido. DM 55)
In merito il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, in esecuzione della sentenza 3547/05 emessa dal TAR Campania, non ha ritenuto validi, per accedere alle graduatorie relative al profilo degli Assistenti tecnici della scuola, aree: AR02 e AR08, i diplomi di qualifica rilasciati dalla regione Campania di «operatori di computer, di programmatori, di elaboratori dati etc…», conseguiti ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845 del 1978. La sentenza del TAR Campania è stata emessa in seguito ad un ricorso avverso le graduatorie provinciali di Napoli, proposto da alcuni candidati; il Tribunale lo ha accolto in quanto i piani di studio per il rilascio di detti diplomi non prevedono alcune materie proprie degli istituti professionali; di qui il diniego all’assimilabilità di detti diplomi con quelli statali