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NUOVE NORME IN MATERIA DI RISCATTO DI LAUREA

2005

Riscatto laurea.
Come sempre…basta pagare
di Anna Teresa Paciotti da  Studio Legale LAW del  2.4.2008

Niente di nuovo sotto il sole. L’Inps con il messaggio 7425/2008 ci comunica alcune precisazione sulle così dette novità introdotte dalla Legge n. 247/2007 in materia di riscatto dei periodi di studio spesi per conseguire quel quasi inutile foglio di carta che è oggi una laurea. Bene, quale è la novità ? Si tratta della estensione della facoltà di riscatto ai soggetti inoccupati. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Ora non ci va di fare un calcolo, ma provate voi a calcolare quanto costa riscattare la laurea. In definitiva, lo Stato non sa dove reperire soldi e propone di riscattare il periodo di studi maturato per conseguito la laurea anche a coloro i quali sono disoccupati. Domanda n. 1 : dove trova i soldi un disoccupato per pagarsi il riscatto della laurea. Domanda n. 2 perché dovrebbe farlo e non attendere invece il momento opportuno, ossia il momento di andare in pensione. Insomma come dicevamo qualche tempo fa a proposito di tutt’altra vicenda … il Parlamento è nel pallone , ma il cittadino non è un cogl… . 

Inps – Messaggio n. 7425/2008
Nuove norme in materia di riscatto laurea
 Circolare n. 29 dell’11 marzo 2008 – Precisazioni.

 

INPS – 02 aprile 2008

Con circolare n. 29 dell’11.3.2008 sono state fornite le indicazioni sulle novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 in materia di riscatti dei corsi universitari di studio. In particolare al punto 4 della suddetta circolare è stata trattata l’estensione della facoltà di riscatto ai soggetti inoccupati. Al successivo punto 4.1 sono stati forniti i criteri per la determinazione dell’onere di riscatto nel caso, appunto, delle domande presentate da soggetti inoccupati.

In proposito si conferma che l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ciascun anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente pertanto che il riferimento alla aliquota contributiva quale elemento di calcolo per la determinazione dell’onere di riscatto ha rappresentato una modalità esemplificativa posto che vi è coincidenza tra tale aliquota e quella di computo delle prestazioni pensionistiche nel F.P.L.D. Resta inteso peraltro che nel caso in cui le due aliquote dovessero diversificarsi quella che sarà presa a base del calcolo dell’onere di riscatto sarà quella di computo vigente alla data della domanda e non anche quella contributiva.

 

 

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